Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05667/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo unico sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo con un unico motivo un errore nel calcolo dei termini di prescrizione del reato contestato. La difesa ha sostenuto, in sostanza, che il reato fosse estinto per prescrizione, ma la Corte ha rilevato che il ricorso non considerava correttamente la causa interruttiva derivante dalla sentenza di primo grado e la causa di sospensione della prescrizione prevista dalla normativa citata. È stata anche depositata una memoria tardiva con richiesta di assegnazione ad altra sezione e insistenza per l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio; il provvedimento la richiama solo per identificare il fatto contestato e per il calcolo della prescrizione.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    richiamato come causa di interruzione della prescrizione, individuata nella pronuncia della sentenza di primo grado.

  • art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103

    richiamato come causa di sospensione della prescrizione applicabile, secondo la Corte, al reato commesso nel periodo indicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di prescrizione è manifestamente infondata quando il calcolo dei termini omette di considerare le cause legali di interruzione e sospensione espressamente previste dall'ordinamento e pertinenti al caso concreto.
  • La pronuncia della sentenza di primo grado costituisce causa interruttiva della prescrizione e deve essere inserita nel computo del termine estintivo.
  • Quando la normativa transitoria o speciale prevede una sospensione della prescrizione per reati commessi in un determinato arco temporale, tale sospensione va applicata nel calcolo, se ricorrono i presupposti temporali indicati dalla legge.
  • La tardività di una memoria difensiva, depositata a ridosso dell'udienza oltre il termine rilevante, non incide sull'esito quando il ricorso è comunque inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.