Ordinanza n. 65/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova sezione lavoro, 3.10.2024, n. 919.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva imposto l'emissione della carta del docente con accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto la sentenza del TAR Liguria n. 799/2025, che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 3 ottobre 2024, n. 919. Il TAR aveva ordinato al Ministero di emettere la carta del docente intestata al ricorrente e di accreditarvi le somme corrispondenti alle annualità oggetto di giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando quale commissario ad acta, per il successivo termine di 30 giorni, il Direttore della Direzione generale competente. Poiché la sentenza n. 799/2025 era stata comunicata il 5 luglio 2025 e risultavano inutilmente decorsi sia il termine assegnato all'Amministrazione sia quello assegnato al commissario ad acta, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha rilevato il persistente inadempimento del Ministero e del commissario ad acta, ritenendolo giuridicamente inammissibile, lesivo del principio di effettività della tutela giurisdizionale e produttivo di ulteriori esborsi pubblici, comprese le spese dei giudizi di ottemperanza e le penalità di mora. Ha inoltre sottolineato l'incidenza negativa dell'inadempimento seriale sull'efficienza dell'amministrazione e sull'ordinata amministrazione della giustizia. In sostituzione del commissario precedentemente nominato, il TAR ha designato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega, assegnandogli 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per eseguire la sentenza del Tribunale di Genova secondo le modalità già stabilite nella sentenza TAR n. 799/2025. Ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale per la Liguria della Corte dei conti e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese della fase di esecuzione, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
penalità di mora liquidate ex art. 114, comma 4, lett. e c.p.a.
La pronuncia richiama la penalità di mora quale conseguenza economica dell'inadempimento dell'Amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione.
principio di effettività della tutela giurisdizionale
Il persistente mancato adempimento dell'Amministrazione all'ordine di ottemperanza è ritenuto lesivo dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 97 Cost.
buon andamento dell’Amministrazione dell’Istruzione
L'inadempimento seriale agli ordini giudiziali è valutato anche in rapporto al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, d.lgs. 165/2001
conseguimento dei fini di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, di contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, di assicurazione della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti
Il comportamento amministrativo deve essere coerente con obiettivi di efficienza, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, obiettivi compromessi dal mancato adempimento alle sentenze.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine giudiziale di eseguire un giudicato consente al giudice di sostituire il commissario ad acta precedentemente nominato e di individuare, quale nuovo commissario, anche l'organo di vertice dell'amministrazione, imponendo l'esecuzione personale senza facoltà di delega.
- L'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza di ottemperanza, oltre a ostacolare l'effettività della tutela giurisdizionale, può determinare ulteriori esborsi di denaro pubblico e giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando il giudice ravvisi un possibile danno erariale.
- La reiterata mancata esecuzione di decisioni giudiziali seriali, nonostante l'esito ormai consolidato delle controversie, è incompatibile con i principi di buon andamento, efficienza e contenimento della spesa pubblica.
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