Ordinanza n. 5458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5733 del 17 dicembre 2015, relativa alla corretta imputazione dei pagamenti parziali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo di essere creditrice dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per le differenze derivanti da plurimi decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Vibo Valentia. Secondo la ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5733/2015, passata in giudicato, aveva accolto l’appello e riformato un’ordinanza del TAR Calabria, stabilendo, nell’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 525/2014, il corretto criterio di imputazione dei pagamenti parziali ai sensi dell’art. 1194 c.c., con imputazione prioritaria agli interessi. Dopo una diffida notificata il 27 gennaio 2025, l’Azienda sanitaria si è limitata a comunicare, con nota del 28 marzo 2025, che erano in corso i dovuti controlli. La ricorrente ha quindi richiesto il pagamento di somme residue, prevalentemente a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e, per uno dei decreti ingiuntivi, anche a titolo di sorte capitale residua, oltre agli ulteriori interessi maturandi. L’Amministrazione, benché il ricorso le fosse stato notificato, non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia di prendere posizione e riferire sulle pretese creditorie della ricorrente e alla società ricorrente di chiarire l’esatta imputazione delle somme residue, considerato che il giudicato da eseguire aveva accolto la domanda limitatamente alla corretta applicazione dell’art. 1194 c.c. Il giudice ha richiamato il principio contenuto nella sentenza ottemperanda secondo cui il pagamento effettuato in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 60 giorni: per l’Amministrazione dalla notificazione dell’ordinanza a cura della ricorrente e per la società dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata all’udienza camerale del 26 novembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice nel giudizio amministrativo.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice nel giudizio amministrativo.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice nel giudizio amministrativo.
il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi
Il giudicato ottemperando ha stabilito che i pagamenti parziali effettuati in conto di capitale e interessi devono essere imputati prioritariamente agli interessi.
Richiamato con riferimento agli interessi moratori richiesti dalla società creditrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la pretesa di pagamento richiede la ricostruzione contabile dei pagamenti parziali e della loro imputazione secondo il giudicato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico sia dell’amministrazione sia del creditore prima di decidere la domanda.
- Quando il giudicato stabilisce che un pagamento effettuato in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi, l’esecuzione deve rispettare tale criterio e la quantificazione del residuo credito deve essere effettuata sulla sua base.
- Se il giudicato da eseguire ha accolto la domanda soltanto con riferimento a uno specifico criterio di imputazione dei pagamenti, il giudizio di ottemperanza deve mantenersi entro tale oggetto e il creditore deve chiarire l’esatta riconducibilità delle somme richieste al contenuto del giudicato.
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