Cassazione Penale, Sentenza n. 23994/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato associativo ai sensi dell'art.74 d.P.R. n.309/1990. Il ricorrente deduceva che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen. era superata dal limitato periodo di coinvolgimento (8/4/2021-18/5/2021) e dal lungo intervallo temporale successivo senza attività criminosa; contestava inoltre la carenza di motivazione in ordine all'esclusione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), richiamando lo stato di incensuratezza, la percezione di reddito da pensione sociale e la presunta volontaria desistenza dall'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la presunzione relativa prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. (applicabile ai reati indicati nell'art.51, comma 3-bis) non è superabile con il solo dato del decorso del tempo; il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la permanenza delle esigenze cautelari richiamando il grande volume di affari dell'associazione, il numero di transazioni, la consistenza e qualità dei partecipanti, la disponibilità di armi e il ruolo specifico del ricorrente come custode della cassa comune. Quanto alla mancata motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico, la Corte ha ritenuto che la radicale esclusione dell'idoneità della misura inframuraria, esplicitamente motivata dal Tribunale, assorbe implicitamente l'onere di valutare gli strumenti elettronici di controllo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e gli atti sono trasmessi alla cancelleria ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il reato associativo con finalità di traffico di stupefacenti è stato ritenuto contestato al ricorrente e agli altri coindagati sulla base del compendio indiziario raccolto.
Prevede la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere per i reati elencati dalla norma speciale; la Corte ha interpretato che tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla norma generale (art.274) e non può essere vinta dal solo decorso del tempo, salvo elementi concreti e circostanziali contrari.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha affermato che è assorbita dalla presunzione speciale di cui all'art.275, comma 3, quando il titolo cautelare riguarda i reati lì elencati.
Disciplina le modalità di controllo elettronico per le misure cautelari alternative; la Corte ha ritenuto che l'esclusione radicale dell'idoneità degli arresti domiciliari, adeguatamente motivata, implica anche l'esclusione dell'utilità delle modalità elettroniche previste da questa norma.
Individua i motivi di impugnazione in Cassazione; la doglianza così formulata è stata ritenuta infondata perché la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta adeguata.
disp. att. cod. proc. pen., art.94
Prevede adempimenti amministrativi successivi al provvedimento; la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La presunzione relativa di necessità della custodia cautelare prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. non è superata dal solo decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura; sono necessari elementi concreti e circostanziali che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Se sussiste un grave compendio indiziario con elementi quali volume di affari, numero di transazioni, qualità e quantità dei partecipanti e disponibilità di armi, il giudice può ritenere legittima la custodia cautelare in carcere anche per ruoli organizzativi specifici (es. custodia della cassa comune).
- Quando il tribunale del riesame esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari, motivando tale esclusione, l'onere di motivare separatamente l'inidoneità delle modalità elettroniche di controllo può considerarsi assolto implicando che tali misure non sarebbero comunque sufficienti.
- Il giudice ha l'obbligo di valutare e motivare l'incidenza del fattore temporale sulle esigenze cautelari se sia intervenuto un considerevole lasso di tempo; la mera affermazione del decorso del tempo è però neutra senza elementi aggiuntivi.
- Elementi personali del soggetto (incensuratezza, reddito da pensione sociale, presunta desistenza) possono concorrere a confutare le esigenze cautelari, ma devono essere provati e valutati nel contesto dell'intero compendio indiziario per essere efficaci.
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