Cassazione Civile, Ordinanza n. 14429/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.200, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico ha chiesto il risarcimento del danno da mancata attuazione, da parte dello Stato, delle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, deducendo di avere frequentato un corso di specializzazione universitaria per il quale sarebbe spettata una adeguata remunerazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma per ragioni diverse, rilevando che il corso seguito, in "chirurgia oncologica", non risultava adeguatamente allegato e provato come equipollente a uno dei corsi espressamente indicati nelle direttive o comunque comune ad almeno due Stati membri. In cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, error in procedendo e nullità della sentenza per violazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c. e del principio del contraddittorio, sostenendo che si fosse formato giudicato interno sull'equipollenza della specializzazione, poiché il primo giudice aveva rigettato la domanda solo per la diversa ragione della data di iscrizione al corso, anteriore al 1983, senza appello incidentale o riproposizione della questione da parte delle amministrazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che l'inclusione del corso tra quelli tutelati dalle direttive, o la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo del diritto al risarcimento/indennizzo, da allegare e, se necessario, provare dall'attore; ha escluso la necessità di un contraddittorio ulteriore o di un'apposita eccezione del convenuto; ha negato che si fosse formato giudicato interno sul punto, perché il primo giudice non aveva deciso espressamente sull'equipollenza; ha inoltre rilevato che il ricorso era carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, e che le ulteriori doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La censura formalmente proposta come error in procedendo non è stata accolta perché, in concreto, la decisione impugnata non presentava nullità per violazione del contraddittorio o del sistema delle preclusioni invocato dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione processuale; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
La mancata riproposizione della questione non era necessaria, poiché il profilo dell'equipollenza della specializzazione era rilevabile d'ufficio e non soggetto a preclusione nei termini prospettati dal ricorrente.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non violato alla luce della corretta impostazione della Corte d'appello sul tema dell'allegazione e prova del fatto costitutivo.
La sua asserita violazione è stata ritenuta priva di decisività, perché la questione dell'equipollenza della specializzazione non richiedeva un nuovo contraddittorio, essendo già rilevabile e, in ogni caso, infondata in fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità per mancato adeguato richiamo del contenuto dell'atto introduttivo e delle difese di merito rilevanti ai fini della verifica dell'allegazione e della contestazione dell'equipollenza.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76
Fonte del diritto alla adeguata remunerazione per la frequenza di taluni corsi di specializzazione; il diritto sorge solo se il corso rientra tra quelli espressamente previsti o equipollenti a corsi comuni ad almeno due Stati membri.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione del corso frequentato tra quelli protetti dalla disciplina europea, oppure la sua equipollenza a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere specificamente allegato dall'attore e, se contestato, provato.
- Il giudice può e deve verificare d'ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, anche in mancanza di una specifica eccezione del convenuto; il principio di non contestazione opera soltanto sugli aspetti fattuali, non su quelli strettamente giuridici.
- Non si forma giudicato interno su una questione che il primo giudice non abbia espressamente deciso; se la decisione di primo grado è fondata su una ratio diversa e più liquida, la parte soccombente non può invocare un implicito accertamento su un diverso fatto costitutivo.
- In sede di legittimità è necessario rispettare l'onere di specificità del ricorso, con puntuale indicazione e trascrizione dei passaggi rilevanti degli atti di merito e delle difese, quando si deduce un error in procedendo o un vizio relativo alla formazione del giudicato interno.
- Le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto non sono scrutinabili in cassazione, salvo i limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti dalla legge.
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