Cassazione Civile, Sentenza n. 4328/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La curatela ricorrente aveva agito in via monitoria per ottenere somme collegate alla vendita, in sede fallimentare, di mobili appartenuti a un complesso alberghiero e ai proventi della gestione di un bene già appartenuto alla società poi fallita in forma di società in nome collettivo. Un accordo tra le curatele coinvolte e la curatela di una terza società, omologato dal Tribunale di Melfi l’11 marzo 1999 e modificato quanto alle percentuali di ripartizione con decreto del 12 luglio 2007, prevedeva l’attribuzione di somme alla società ricorrente. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza depositata il 29 aprile 2013, riformò la decisione di primo grado, dichiarò improcedibile la domanda, revocò il decreto ingiuntivo e compensò per un terzo le spese del doppio grado. Con il ricorso principale, la curatela contestò l’applicazione degli artt. 51 e seguenti della legge fallimentare, sostenendo che le somme non riguardassero beni compresi nel fallimento della società resistente, ma beni entrati ab origine nel patrimonio amministrato dalla propria curatela in forza dell’accordo. Con il ricorso incidentale, la curatela resistente denunciò violazione dell’art. 92 c.p.c., contestando come apparente, apodittica e contraddittoria la motivazione della parziale compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: il principio di concorsualità comprende anche i debiti di massa e, pertanto, anche un credito derivante da un accordo tra curatele deve essere fatto valere nelle forme dell’accertamento del passivo; ciò vale anche se si prospetti una percezione indebita delle somme. Ha accolto il ricorso incidentale, rilevando che la motivazione della compensazione parziale delle spese era apparente e che, una volta dichiarata improcedibile la domanda, non erano pertinenti le ragioni addotte in relazione alla riduzione dell’oggetto della domanda e all’ultrapetizione. Ha cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito condannando la curatela ricorrente principale alle spese di entrambi i gradi: per il primo grado Euro 3.150,00 per compensi, Euro 300,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori; per il secondo grado Euro 3.000,00 per compensi, Euro 700,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori. La stessa curatela è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Anche prima della modifica della L. Fall., art. 52, comma 2 (operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 49), che oggi assoggetta alla procedura di accertamento delineata dal capo V della legge fallimentare “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato, ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, la giurisprudenza ha sempre inteso il principio di concorsualità nel senso che esso è destinato ad includere anche i cd. debiti di massa.
Il principio di concorsualità comporta che anche i debiti di massa siano fatti valere secondo le regole concorsuali; il credito derivante dall’accordo tra curatele deve quindi essere azionato nelle forme previste per l’accertamento del passivo.
Anche prima della modifica della L. Fall., art. 52, comma 2 (operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 49), che oggi assoggetta alla procedura di accertamento delineata dal capo V della legge fallimentare “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato, ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, la giurisprudenza ha sempre inteso il principio di concorsualità nel senso che esso è destinato ad includere anche i cd. debiti di massa.
La regola dell’accertamento concorsuale dei crediti si applica, secondo la decisione, anche ai debiti di massa; il fatto che il credito nasca da un accordo tra curatele non sottrae la pretesa alle forme del capo V.
Ora, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.
La compensazione delle spese rientra nella valutazione del giudice di merito, ma deve essere motivata; la decisione è censurabile in cassazione se la motivazione è illogica o contraddittoria in modo da compromettere il processo decisionale.
In relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata e la questione della regolamentazione delle spese del secondo grado, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna della curatela del fallimento della Ristorante (OMISSIS) s.r.l. anche della restante quota di un terzo delle spese oggetto di compensazione.
Quando la regolamentazione delle spese può essere definita senza ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la statuizione impugnata e decidere direttamente nel merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di concorsualità comprende anche i debiti di massa: il credito che il titolare fa valere verso una curatela fallimentare deve essere sottoposto alle forme di accertamento concorsuale anche quando derivi da un accordo intervenuto tra curatele.
- La necessità di far valere il credito nelle forme concorsuali non viene meno se la pretesa è qualificata come restituzione di somme indebitamente percepite.
- La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione effettiva; la statuizione è censurabile in cassazione quando le ragioni addotte siano illogiche o contraddittorie e incidano sul processo decisionale.
- Quando la definizione della regolamentazione delle spese non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la questione nel merito.
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