Cassazione Penale, Ordinanza n. 09717/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per truffa e calunnia è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati contestati, sostenendo che la ricostruzione probatoria fosse erronea; la Corte ha però rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte nei giudizi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ha inoltre valorizzato il fatto che la sentenza d'appello integrava una "doppia conforme" con quella di primo grado, sicché le due decisioni potevano essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione relativa all'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), ma la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in cassazione perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
Le censure sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche attengono al trattamento punitivo e non sono scrutinabili in cassazione se la motivazione di merito è sufficiente e non illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- In presenza di "doppia conforme", le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico compendio motivazionale; ciò rafforza la tenuta della decisione di merito e rende necessario un confronto puntuale con entrambe le motivazioni.
- Le doglianze relative alle attenuanti generiche riguardano il trattamento sanzionatorio e sono deducibili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifesta o radicale, non potendo tradursi in una nuova valutazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
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