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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27956/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Restivo impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-scopo aggravati ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. L'unico motivo dedotto era la nullità dell'ordinanza cautelare "genetica" per difetto di autonoma valutazione circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, lamentando che il Tribunale del riesame aveva colmato il vuoto motivazionale anziché annullare il provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. Ha ritenuto che il GIP avesse svolto una valutazione non meramente generica sulla aggravante (seppure cumulativa) e che la difesa non avesse indicato elementi concreti che dimostrassero una posizione peculiare di Restivo rispetto agli altri indagati. Inoltre la Corte ha richiamato il principio, alla luce delle modifiche legislative del 2015 e della giurisprudenza consolidata, secondo cui il Tribunale del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa eccetto i casi di motivazione del tutto mancante o apparente o priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi della difesa. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (di fatto la misura cautelare rimane confermata).

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Riconoscimento dell'aggravante connessa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; qui contestata in relazione al coinvolgimento nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ai reati-scopo.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    La difesa invocava la nullità dell'ordinanza cautelare per carenza motivazionale e chiedeva l'annullamento; la Corte ha invece ricordato che il riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa salvo i casi di motivazione mancante, apparente o priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

  • artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)

    Le modifiche legislative consentono al giudice del riesame di effettuare una valutazione approfondita e, se necessario, integrare la motivazione del provvedimento cautelare di primo grado, con i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso il proponente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma e fissato l'ammontare in euro 3.000, ritenendo manifesta l'assenza di pregio degli argomenti.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma di carattere esecutivo/amministrativo richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità non è applicabile solo se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto assente tale giustificazione.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015 (Grosso, Rv. 265365)

    Precedente giurisprudenziale citato a conferma del principio secondo cui il giudice del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare nei limiti indicati dalla legge e dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Un motivo di impugnazione che si limiti a lamentare genericamente carenza motivazionale è inammissibile: il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino la specifica insufficienza della valutazione riguardante la sua posizione rispetto agli altri indagati.
  • Il giudice del riesame ha il potere di integrare o completare la motivazione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP alla luce delle modifiche normative del 2015, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente o priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
  • Quando si contesta il riconoscimento di un'aggravante (es. art. 416-bis, comma 1), la difesa deve specificare in che modo la posizione dell'imputato sia diversa da quella attribuita agli altri associati, producendo elementi fattuali e giuridici che giustifichino tale distinzione.
  • L'inammissibilità manifestamente infondata di un ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese e una sanzione per la Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni di questo tipo.
  • Strategia difensiva consigliata: puntare su censure specifiche e comprovate (assenza oggettiva di indizi, errori logico-giuridici nella valutazione dei fatti, omissioni puntuali) piuttosto che su affermazioni generiche sulla motivazione.

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