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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24645/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (fatto del 27/06/2014). Il primo motivo denunciava la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in conseguenza dell'esclusione delle aggravanti (sosteneva che, dato che la pena applicabile al tempo dei fatti era da 1 a 6 anni, il termine di prescrizione si era estinto il 27/12/2021). Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per il rifiuto della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., lamentando l'insufficienza e la contraddittorietà delle ricognizioni fotografiche e l'assenza in fascicolo del verbale di perquisizione e sequestro, atto irreperibile e irripetibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine di prescrizione è spirato il 27/12/2021, quindi anteriormente alla sentenza di secondo grado del 25/02/2022. Richiamando principi di ammissibilità del motivo di censura relativo alla prescrizione (Sezioni Unite, sent. n. 12602/2015), la Corte ha rilevato d'ufficio la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non si è proceduto ad una pronuncia di assoluzione di merito, ritenendo non sussistenti le condizioni per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato; la quantificazione della pena applicabile al tempo del fatto è rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria per atti irripetibili o per acquisire elementi probatori mancanti; la richiesta della difesa di acquisire il verbale di perquisizione e sequestro era fondata su tale disposizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria di estinzione del reato e le conseguenze; la Corte ha rilevato l'intervenuta causa estintiva ai sensi del comma 1 e ha escluso la necessità di una pronuncia assolutoria di merito prevista dal comma 2 perché non ricorrevano le condizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione ammessi; il tema della prescrizione può essere dedotto in cassazione e costituisce motivo ammissibile per la nullità della sentenza di merito.

  • Sezioni Unite, sent. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Principio di rito secondo cui è ammissibile in cassazione il motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito.

  • Sezioni Unite, sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiama i limiti per la pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.: la Cassazione non può assolvere se non emergono all'evidenza elementi che impongano l'assoluzione come semplice presa d'atto.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata considerando la pena edittale applicabile al momento del fatto: se la rideterminazione della pena (es. esclusione di aggravanti) riduce la misura edittale, ciò può anticipare la maturazione della prescrizione.
  • Se il termine di prescrizione è già spirato prima della pronuncia di merito e il giudice di merito non l'ha rilevato, la Cassazione può sollevare d'ufficio la causa estintiva e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo che emergano elementi per una assoluzione di merito ai sensi del comma 2.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se fondato su un unico motivo consistente nella prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (orientamento delle Sezioni Unite n. 12602/2015).
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria per atti irripetibili (art. 603 c.p.p.) devono essere valutate dal giudice di merito: il loro rigetto può essere censurato, ma tale censura non impedisce alla Cassazione di verificare e dichiarare la prescrizione intervenuta.
  • Prima di concludere che un reato sia prescritto è necessario verificare tutte le cause di sospensione o interruzione della prescrizione (attività processuali, impugnazioni, misure cautelari, ecc.). L'assenza di annotazioni di sospensione nei verbali è elemento rilevante.
  • Quando la Cassazione annulla per prescrizione senza rinvio non entra nel merito della colpevolezza; pertanto, in ipotesi simili non si ottiene una pronuncia di innocenza ma l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

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