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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15879/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per calunnia contestata a Enzo Bruzzese: Bruzzese aveva denunciato falsamente che Lorenzo La Rosa lo aveva colpito al volto con un mattone e che Roberto Alì lo aveva colpito con un calcio. Il ricorso in Cassazione deduceva (1) vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo sostenendo che l'episodio del mattone era avvenuto ma l'autore sarebbe stato Valerio e non Lorenzo; (2) vizio di motivazione rispetto all'addebito a Roberto Alì sostenendo che un familiare della famiglia La Rosa aveva effettivamente colpito l'imputato e che, nella concitazione, l'individuazione poteva essere in buona fede errata; (3) violazione di legge in relazione ai principi sull'elemento soggettivo del reato di calunnia; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il comportamento processuale e i precedenti non ostativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, di fatto, contestazioni di merito e una richiesta di rivalutazione delle prove, materia non consentita in sede di legittimità salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici nel testo della decisione impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui Bruzzese aveva alterato la collocazione temporale e l'individuazione degli autori per presentare i fratelli Bruzzese come vittime, escludendo che si trattasse di errori di percezione in buona fede. Ha inoltre respinto il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione dell'appello in ordine alla mancanza di comportamento processuale meritevole e alla rilevanza dei precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, liquidate in euro 3.510,00 per ciascuna, oltre agli accessori.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La Cassazione ricorda che il ricorso è ammissibile solo per vizi della motivazione quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità emergenti dal testo della sentenza impugnata; non è consentita una rivalutazione in fatto delle prove.

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di calunnia; nella sentenza la denuncia falsa è stata valutata alla luce dell'elemento soggettivo e della finalità di coprire responsabilità altrui, escludendo che si sia trattato di mera errore di percezione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata in relazione al trattamento cartolare del procedimento (procedimento trattato in forma cartolare, cioè senza udienza pubblica per il giudizio di legittimità, secondo le norme emergenziali richiamate).

  • art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Richiamata insieme alla precedente norma per motivare la trattazione cartolare del procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le censure che richiedono una diversa valutazione delle prove o della attendibilità delle fonti sono inammissibili in Cassazione; solo vizi della motivazione emergenti dal testo (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) possono giustificare il ricorso.
  • Nel reato di calunnia occorre il dolo di far apparire falsa una notizia di reato a carico di altri; l'errore sulla identità dell'autore può escludere il dolo solo se risulti plausibile che la falsa indicazione sia frutto di un errore in buona fede, non di una ricostruzione funzionale a coprire responsabilità proprie o altrui.
  • La diversa collocazione temporale o la sostituzione dell'autore nei fatti denunciati può essere determinante per provare l'intenzionalità della falsità se risulta funzionale a modificare il quadro causale o le responsabilità degli eventi.
  • La mera concitazione degli eventi non è di per sé sufficiente a provare l'errore in buona fede: il giudice di merito deve valutare se la falsa rappresentazione sia coerente con l'ipotesi dell'errore oppure appaia finalizzata a scopi difensivi o dolosi.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione di merito e può essere negato se emergono precedenti o comportamenti incompatibili con il riconoscimento; la Cassazione sindaca solo carenze motivazionali manifeste.
  • Se si contesta la motivazione della corte d'appello, è necessario dimostrare nel testo della sentenza impugnata una contraddizione o una illogicità manifesta, non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi di prova.

Testo integrale

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