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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata rispetto all’istanza di cui alla diffida del 23.9.2025, con la quale si effettuava una segnalazione relativa a più illeciti realizzati da Cinieri Benito Paolo nell’ambito di esercizio dell’attività commerciale al medesimo riconducibile ancorché organizzata in forma collettiva a nome della TIRCAR s.r.l. (società della quale il predetto è socio esclusivo ed altresì amministratore unico), operante nei locali siti al pianterreno dell’edificio di Via Roma s.n.c. a Manduria (TA), consistiti nello scarico abusivo di rifiuti liquidi inquinanti nella fossa settica condivisa da tutte le unità immobiliari componenti l’edificio stesso, fra le quali anche l’appartamento di proprietà della ricorrente, nonché nell’inoltro di segnalazione certificata di inizio attività commerciale e di segnalazione certificata di agibilità dei suddetti locali di pianterreno basate su atti e documenti in parte irregolari e in parte palesemente falsi in quanto di contenuto dichiarativo non corrispondente allo stato dei luoghi e delle cose insistenti nel ridetto edificio urbano, dunque nell’omesso provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti mediante quelle stesse dichiarazioni (ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 380/2001); - dell’obbligo gravante sull’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate diffide, per quanto di rispettiva competenza, attenendo la materia alle condizioni di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale che debbono sussistere nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa; per la condanna - delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.; nonché per la condanna - delle medesime Amministrazioni a risarcire il danno cagionato alla proprietaria dell’appartamento sovrastante i suddetti locali, odierna ricorrente, e alle persone che vi coabitano, per effetto dell’omesso controllo sulla regolarità e validità della segnalazione certificata di inizio attività e della segnalazione certificata di agibilità trasmesse per conto dell’esercente l’impresa detta, malgrado i denunciati illeciti quindi per effetto dell’omesso provvedimento interdittivo dell’attività abusiva fonte di danno risarcibile. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7.1.2026, per l’annullamento: - del provvedimento di archiviazione prot. n. A099A84 Uscita 0075871, adottato dallo S.U.A.P. di Manduria in data 17/12/2025, notificato il 29/12/2025, avente ad oggetto la verifica dei requisiti necessari per l’agibilità degli immobili siti al pianterreno dell’edificio di Via Roma angolo Via Leontini in Manduria, all’esito del procedimento amministrativo avviato in seguito ed in ottemperanza al decreto cautelare emesso dall’intestato Tribunale Amministrativo in data 7/11/2025 d’istanza della ricorrente su generalizzata, nel quale si afferma che “l’istruttoria complessivamente espletata ha consentito di accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi, edilizi e strutturali prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto” e conseguentemente si comunica “la conclusione positiva del procedimento amministrativo avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990, volto alla verifica della regolarità dell’attività esercitata dalla società TIRCAR S.r.l., con conseguente archiviazione del medesimo”; - di ogni altro atto connesso, pregresso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202501132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze relative a presunti illeciti nell’esercizio di un’attività commerciale e, con motivi aggiunti, provvedimento comunale di archiviazione della verifica dei requisiti di agibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle diffide riguardanti lo scarico asseritamente abusivo di rifiuti liquidi inquinanti nella fossa settica comune all’edificio, nonché la regolarità della SCIA commerciale e della segnalazione certificata di agibilità presentate per i locali commerciali riconducibili alla società controinteressata. Ha chiesto inoltre che le amministrazioni fossero condannate a provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta, e al risarcimento dei danni derivanti dall’omesso controllo e dalla mancata adozione di provvedimenti interdittivi. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale di archiviazione del procedimento di verifica, nel quale l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i requisiti amministrativi, edilizi e strutturali necessari all’esercizio dell’attività. Nella fase cautelare ha insistito, in particolare, sulla nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare relativa alla nomina del commissario ad acta. Con sommario esame, ha escluso il fumus boni iuris, rilevando che, dopo il precedente decreto cautelare del 7 novembre 2025, il Comune aveva effettivamente avviato un procedimento di verifica nei confronti della società controinteressata, comunicandone l’avvio e concludendolo con il provvedimento di archiviazione del 17 dicembre 2025. Tale attività procedimentale ha fatto venir meno il presunto silenzio-inadempimento: l’interesse della ricorrente si è eventualmente trasferito sulla legittimità dell’atto espresso di archiviazione, già impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha quindi ritenuto assorbita la valutazione del periculum in mora. Ha inoltre dichiarato improcedibile la richiesta di nomina commissariale proposta ai sensi dell’art. 59 c.p.a., in ragione dell’intervenuta conclusione del procedimento e del disposto dell’art. 56, comma 4, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata verificando il fumus boni iuris e, in via assorbita, il periculum in mora.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    La conclusione del procedimento amministrativo ha reso improcedibile la richiesta commissariale cautelare, non potendo più essere mantenuta una misura provvisoria riferita a un procedimento ormai definito.

  • art. 59 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta non è stata disposta perché la relativa istanza è divenuta improcedibile a seguito dell’intervenuta conclusione dell’attività amministrativa.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Il Comune ha concluso il procedimento di verifica avviato nei confronti della società controinteressata, adottando un provvedimento espresso di archiviazione.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione avvia e conclude un procedimento in relazione a un’istanza cui era riferito il silenzio-inadempimento, viene meno l’inerzia oggetto dell’azione avverso il silenzio; le eventuali contestazioni devono essere rivolte contro il provvedimento espresso sopravvenuto.
  • La conclusione del procedimento con un atto espresso non determina necessariamente la fondatezza delle pretese sostanziali dell’istante, ma sposta l’interesse processuale dalla verifica dell’inerzia alla contestazione della legittimità dell’atto conclusivo.
  • La nomina cautelare di un commissario ad acta presuppone, oltre agli altri requisiti cautelari, la persistenza dell’inerzia amministrativa e non può essere disposta quando il procedimento sia stato nel frattempo definito.
  • Accertato il difetto del fumus boni iuris, il giudice cautelare può assorbire l’esame del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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