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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'atto di irrogazione delle sanzioni e l'ordine di confisca emessi per l'introduzione temporanea nel territorio dell'Unione Europea di un veicolo immatricolato in Ucraina, senza la necessaria autorizzazione e in assenza dei presupposti per l'esenzione da dazi e IVA. In appello sosteneva sia di non essere stato il conducente del mezzo al momento del controllo, sia di essere incorso in errore di fatto e di diritto, nonché in un legittimo affidamento derivante dai precedenti attraversamenti della frontiera senza contestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il primo motivo, ritenendo il verbale della Guardia di Finanza dotato di fede privilegiata quanto ai fatti attestati e rilevando che il ricorrente, residente in Italia, non possedeva i requisiti per l'esonero dai dazi e dall'IVA. Ha tuttavia accolto il secondo motivo, riconoscendo l'ignoranza incolpevole e il legittimo affidamento del ricorrente: egli aveva attraversato per undici volte la frontiera senza contestazioni e non conosceva la lingua italiana, tanto da necessitare di un interprete. L'appello è stato quindi accolto, con annullamento dell'avviso di irrogazione delle sanzioni e compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Articoli 13 e 14 della legge n. 689/1981

    Disciplinano gli atti di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative, sulla cui base è stato redatto il verbale della Guardia di Finanza.

  • Articoli 216, 292 e 295-bis del D.P.R. n. 43/1973 (TULD)

    Prevedono gli obblighi doganali e le sanzioni applicabili per l'introduzione irregolare di merci o veicoli nel territorio doganale dell'Unione, compresa la confisca.

  • Articoli 559 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice doganale

    Individuano le condizioni e le eccezioni per l'ammissione temporanea dei veicoli immatricolati fuori dall'Unione Europea; secondo il giudice, nessuna eccezione era applicabile al ricorrente residente in Italia.

  • Articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Ha impedito al ricorrente di dimostrare mediante prova testimoniale che alla guida del veicolo vi fosse un'altra persona; inoltre, tale contestazione era stata formulata tardivamente.

  • Articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997

    Esclude la responsabilità per le sanzioni tributarie quando la violazione è commessa in condizioni di errore incolpevole o di ignoranza non superabile con l'ordinaria diligenza.

  • Articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Tutela il legittimo affidamento del contribuente quando il comportamento dell'Amministrazione appare legittimo e coerente, il contribuente agisce in buona fede e sussistono circostanze specifiche idonee a giustificare l'affidamento.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 537/2015

    Riconosce che le ipotesi di tutela dell'affidamento previste dallo Statuto del contribuente sono esemplificative e che il principio può applicarsi anche a casi non espressamente elencati.

Massime di principio

  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova dei fatti direttamente attestati fino a quando non venga contestato con querela di falso; semplici dichiarazioni successive e non documentate possono non essere sufficienti a superarlo.
  • Per beneficiare dell'ammissione temporanea o dell'esenzione daziaria su un veicolo immatricolato fuori dall'Unione Europea è generalmente necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa doganale, tra cui la residenza abituale fuori dall'Unione del proprietario o dell'utilizzatore, salvo specifiche eccezioni.
  • Il legittimo affidamento può escludere le sanzioni quando il contribuente dimostra un comportamento coerente e diligente, precedenti condotte dell'Amministrazione apparentemente legittime e circostanze concrete che abbiano reso ragionevole ritenere lecita la condotta.
  • L'assenza di contestazioni in precedenti controlli non rende automaticamente lecita una condotta, ma può contribuire a dimostrare l'errore incolpevole se accompagnata da ulteriori elementi, come la buona fede, la ripetuta tolleranza dell'Amministrazione e la difficoltà linguistica.
  • L'errore rilevante ai fini dell'esclusione della sanzione deve essere incolpevole, cioè non superabile mediante l'ordinaria diligenza: non è sufficiente invocare la semplice ignoranza della legge.
  • Nel processo tributario è essenziale contestare tempestivamente e con mezzi di prova ammissibili i fatti contenuti nel verbale, poiché la prova testimoniale non è normalmente ammessa e le contestazioni tardive possono essere precluse.

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