Cassazione Penale, Sentenza n. 27016/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato la carenza di interesse e l'inammissibilità del reclamo proposto dal detenuto (per trasferimento in altra struttura). Il difensore deduceva la violazione degli artt. 666 e 667 c.p.p. e dell'art. 35‑bis Ord. pen., in relazione all'art. 24 Cost., denunciava inoltre la genericità e la mancata chiarezza del decreto e la violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto nullo il decreto del Presidente perché, trattandosi di reclamo avverso decisione del magistrato di sorveglianza (impugnazione), il Presidente non poteva dichiararne l'inammissibilità de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p.; tale statuizione di inammissibilità in materia di impugnazioni appartiene al giudice dell'impugnazione, ossia all'organo collegiale del Tribunale di sorveglianza, conformemente agli artt. 69-bis Ord. pen. e 591 c.p.p.. La Corte ha annullato il provvedimento e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio ai sensi degli art. 666, commi 3 e ss., in relazione all'art. 678 c.p.p.; ha inoltre richiamato la nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, il comma 2 consente il decreto di inammissibilità de plano solo per richieste identiche a altre già rigettate o prive delle condizioni previste dalla legge; non è applicabile al reclamo al Tribunale di sorveglianza, che è impugnazione e richiede decisione collegiale.
Era richiamato dal ricorrente come presunta violazione, ma dal testo della decisione non emerge una interpretazione specifica della norma: non è stata decisiva per la statuizione.
Individua la disciplina delle istanze relative a attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto; disciplina la proposizione dell'istanza al magistrato di sorveglianza e il reclamo avverso la corrispondente decisione al Tribunale di sorveglianza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente (tutela giurisdizionale), ma la decisione non sviluppa un'articolata interpretazione costituzionale della norma; la Corte ha deciso prevalentemente su profili di giurisdizione e nullità.
Richiamato per affermare che il Tribunale di sorveglianza è l'organo titolare del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza; la decisione deve essere collegiale.
Stabilisce i casi tassativi in cui l'inammissibilità può essere dichiarata nell'ambito delle impugnazioni; la Corte ha affermato che la declaratoria di inammissibilità nelle impugnazioni compete al giudice dell'impugnazione (collegio) e non al presidente con decreto ex art. 666, comma 2.
art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
La violazione delle norme sulla costituzione del giudice determina nullità assoluta del provvedimento; la Corte ha qualificato il decreto del Presidente come nullo ai sensi di tale disposizione.
Richiamato in connessione con la rilevabilità della nullità; la decisione si basa, col 178, anche sui principi relativi agli effetti delle nullità processuali.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio di vizi processuali; la Corte ha osservato che il vizio di nullità è dirimente e va rilevato anche d'ufficio.
Richiamato in relazione all'instaurazione del contraddittorio per il nuovo giudizio disposto con rinvio; regola profili procedurali relativi al reclamo/impugnazione nel procedimento di sorveglianza.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso decisione del magistrato di sorveglianza è un'impugnazione che va decisa dall'organo collegiale del Tribunale, non dal Presidente con decreto ex art. 666, comma 2, c.p.p.
- L'art. 666, comma 2, c.p.p. può giustificare un provvedimento de plano solo per richieste identiche già rigettate o manifestamente prive delle condizioni di legge; non è strumento per dichiarare inammissibile un reclamo-impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità nelle impugnazioni, quando prevista tra i casi tassativi, va adottata dal giudice dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.) e deve avvenire con ordinanza collegiale, altrimenti il provvedimento è affetto da nullità assoluta (art. 178 c.p.p.).
- La nullità per vizio nella costituzione del giudice è rilevabile d'ufficio e costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio.
- Un decreto che omette elementi essenziali (data dell'istanza, oggetto, riferimenti identificativi) può essere impugnato per mancata chiarezza e per non aver posto il destinatario in condizione di comprendere il motivo del provvedimento.
- Il trasferimento del detenuto non vale automaticamente a escludere ogni interesse giuridico della pretesa: la valutazione sulla rilevanza dell'interesse e sulla possibile carenza di interesse deve essere svolta dall'autorità competente (collegio) e non può essere assunto come motivo per un provvedimento de plano improprio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →