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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18191/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva presentato interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative in relazione all'anno d'imposta 2006, deducendo di essere titolare di due testate giornalistiche concesse in affitto a un editore nazionale a canone di mercato e di aver operato in un settore colpito da crisi. L'Ufficio aveva rigettato l'interpello e notificato un avviso di accertamento che determinava un reddito minimo presunto ex art. 30 L. n. 724/1994, recuperava maggior reddito d'impresa e irrogava sanzione per dichiarazione infedele. Dopo il rigetto in primo grado della pretesa erariale, la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provati i presupposti per la disapplicazione. In cassazione la contribuente ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata contestazione della ratio decidendi della CTP relativa alla congruità del reddito; nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessità e incomprensibilità, per avere la CTR riformato la decisione senza spiegare gli errori della CTP e richiamando finanziamenti pubblici all'editoria non provati; omesso esame di fatti decisivi, cioè la congruità dei canoni di locazione delle testate e il successivo accoglimento, per anni d'imposta successivi, di istanze di disapplicazione da parte dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti esposti, assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è stata disposta perché la CTR aveva motivato in modo lacunoso e con affermazioni congetturali, senza confrontarsi con tutte le rationes poste a base della decisione di primo grado, in particolare senza chiarire la rilevanza della congruità del canone pattuito per l'affitto delle testate e senza dimostrare il presupposto fattuale dei finanziamenti pubblici richiamati.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 724/1994

    norma applicata dall'Ufficio per determinare il reddito minimo presunto delle società non operative; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma rileva la necessità di una motivazione effettiva sulla sua disapplicabilità nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, dedotto per la mancata decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della necessaria motivazione della decisione, con censura di perplessità e obiettiva incomprensibilità

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata per denunciare motivazione apparente o mancante

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il requisito della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di nullità della sentenza per error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per l'omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • In sede di impugnazione, la sentenza di appello è nulla quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado, specie se il giudice di appello riforma la decisione senza spiegare perché le valutazioni del primo giudice siano errate o non influenti.
  • La motivazione non può risolversi in affermazioni congetturali o in richiami a fatti non specificamente accertati in causa: quando la decisione si fonda su un presupposto fattuale rilevante, il giudice deve indicare gli elementi probatori che lo sorreggono.
  • L'omessa considerazione della congruità di un elemento economico centrale dedotto dalla parte, se potenzialmente decisivo per escludere l'applicazione di una disciplina presuntiva, integra un vizio rilevante della motivazione o dell'omesso esame del fatto decisivo.
  • Nei giudizi tributari relativi alla disapplicazione della disciplina delle società non operative, il giudice deve verificare in concreto i presupposti dedotti dal contribuente e dar conto in sentenza delle ragioni per cui gli stessi non siano idonei a superare la presunzione legale.
  • La censura di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente è ammissibile anche quando, nella sostanza, le doglianze investono la violazione di legge, purché i motivi siano esposti con sufficiente chiarezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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