Cassazione Penale, Sentenza n. 04591/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava tre profili principali: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza: l'imputazione originaria contestava che il Sanna avesse erogato prestiti usurari alle persone offese in concorso con il figlio Michael, mentre i giudici avevano ritenuto la responsabilità del Sanna in concorso con soggetti terzi (persone di etnia rom) e per condotte riconducibili anche all'estorsione; 2) errata valutazione delle prove e violazione dell'art. 192 c.p.p.: si censurava la valutazione dei messaggi usati come prova (sostenendo manipolazione e non coincidenza temporale con i prestiti contestati), l'omessa acquisizione della copia forense degli originali e l'apparente contraddizione della motivazione che, pur ritenendo inattendibili le vittime, avrebbe condannato il ricorrente basandosi su elementi prodotti dalle stesse; 3) violazione del divieto di reformatio in peius e errore nella determinazione della pena: il ricorrente lamentava che il Tribunale aveva applicato il minimo per il reato ritenuto più grave (estorsione) e che la Corte d'appello, assolvendo da quel reato, aveva poi determinato per l'usura una pena maggiore rispetto al minimo, violando quindi il divieto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) sul tema della correlazione, ha ricordato che non configura automaticamente mutamento del fatto la diversa ricostruzione se l'imputato stesso, nel processo, ha prospettato la diversa fattispecie e ha potuto difendersi in merito; nel caso concreto il Sanna aveva in vari momenti riferito di aver svolto ruolo di intermediario/garante tra terzi e le vittime, pertanto non c'è stato pregiudizio della difesa; 2) sul travisamento della prova, il ricorso è stato ritenuto carente di specificità e non ha indicato concretamente in che modo la diversa valutazione dei messaggi inficiasse in modo decisivo la coerenza dell'accertamento, tenuto conto che i giudici di merito avevano motivato la condanna richiamando più riscontri (messaggi, documenti manoscritti riconosciuti dall'imputato, sue dichiarazioni); la Corte ha inoltre richiamato l'indirizzo secondo cui chi agevola o mette in contatto usurato e usuraio, o riscuote i pagamenti, può rispondere di concorso in usura; 3) sulla reformatio in peius, la Corte ha affermato che non vi è violazione quando la Corte d'appello, assolto l'imputato dal reato che aveva guidato la determinazione della pena in primo grado, ridetermini la pena per il residuo reato purché non superi la pena base e la pena complessiva fissata in primo grado; in ogni caso la pena va rideterminata ex novo applicando i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la richiesta di liquidazione delle spese da parte civile è stata respinta per insufficiente contributo processuale.
Norme richiamate
Il principio di correlazione non è violato se il fatto ritenuto in sentenza, pur differendo formalmente dall'imputazione, era stato prospettato nel corso del processo dall'imputato stesso e questi ha avuto la possibilità di difendersi; occorre una trasformazione radicale della fattispecie per determinare pregiudizio concreto alla difesa
La censura per travisamento della prova in cassazione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare in che modo l'atto non valutato o valutato diversamente inficia in modo decisivo la logica e la coerenza della motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Limite alla estensione dei motivi di cassazione, richiamo all'obbligo di motivazione nei limiti stretti indicati dalla norma (menzione nel ricorso)
La determinazione della pena deve essere effettuata ex novo per il reato per il quale si è confermata la condanna, applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
Conseguenza processuale del rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Richiamo alla possibilità di rito camerale scritto senza trattazione orale; in tale rito la parte civile può ottenere liquidazione delle spese se dà un contributo utile con memorie scritte
Riferimento alle regole sulla trattazione orale e limiti temporali per la richiesta di trattazione
artt. 61 n. 11quater, 110, 644 comma 1 nn. 3 e 4 cod. pen.
artt. 61 n.11quater, 110, 644 co.1 nn.3-4 c.p.
Norme penalmente rilevanti citate nella qualificazione dei fatti in primo grado (circostanze aggravanti e fattispecie di usura)
Menzi one nel corso della memoria difensiva; non sviluppata come motivo decisivo dalla Corte, ma indicata dal difensore come profilo da valutare
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale e lesiva dei diritti di difesa per essere violato: se l'imputato nel processo ha prospettato una diversa ricostruzione e ha potuto difendersi, la sentenza può valorizzarla anche se formalmente diversa dall'imputazione
- In cassazione le censure sulla valutazione delle prove devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare quale atto è stato travisato e spiegare perché ciò compromette in modo decisivo la tenuta logica della motivazione
- Messaggi e documenti possono costituire riscontri estrinseci idonei a fondare la condanna se si inseriscono in un quadro probatorio plurimo; la semplice discrepanza temporale non è, di per sé, decisiva
- Chi agevola il contatto tra usuraio e usurato, o svolge attività di riscossione dei pagamenti, può essere ritenuto concorso nel reato di usura anche se sostiene di aver agito 'disinteressatamente'
- La Corte d'appello che, assolvendo l'imputato da un reato considerato in primo grado per determinare la pena, ridetermina la pena per il residuo reato non viola il divieto di reformatio in peius purché non superi la pena base e la pena complessiva già fissata in primo grado; la pena va determinata ex novo con i criteri previsti dall'art. 133 c.p.
- Nel rito camerale scritto (art. 611 c.p.p.) la parte civile può ottenere liquidazione delle spese se dimostra di aver dato un contributo effettivo con memorie scritte; semplici conclusioni senza apporto fattivo possono non essere ritenute sufficienti
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