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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35315/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di arma o di altro oggetto atto ad offendere. Nell'unico motivo deduceva doglianze che, secondo la Corte, non rispettavano il requisito di specificità e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi realmente con gli elementi di prova e con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, poiché non si confrontavano con gli elementi probatori valorizzati dalla Corte d'appello e con la relativa motivazione, giudicata puntuale e логica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne rielabora i presupposti, limitandosi a prendere atto della contestazione.

  • art. 4, commi 2 e 3, L. 110/1975

    Norma richiamata come ulteriore titolo di reato contestato e oggetto della condanna di merito; l'ordinanza non affronta il merito della relativa qualificazione, ma ne presuppone la corretta applicazione nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e non specifiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, se ciò comporta soltanto una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della decisione di merito sia puntuale e логicamente argomentata e il ricorso non ne scardini le rationes decidendi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDetenzione di armiImpugnazioni
RamiReati contro la PAArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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