Cassazione Civile, Ordinanza n. 08384/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 1999 e 2000, definito con accertamento con adesione mediante pagamento della prima rata e rilascio di due polizze fideiussorie a garanzia del residuo. Dopo l’omesso pagamento delle rate successive, l’agente della riscossione iscriveva a ruolo e notificava una cartella al contribuente per il recupero del debito residuo. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo che fosse illegittima perché l’Amministrazione non aveva previamente escusso il garante. La CTP rigettava il ricorso ritenendo inammissibile il motivo come nuovo; la CTR, in appello, lo riteneva invece ammissibile e fondato, affermando che l’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 subordinerebbe l’iscrizione a ruolo anche nei confronti del contribuente alla preventiva richiesta di pagamento al fideiussore. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 1944 c.c., sostenendo che la norma speciale disciplina solo la sequenza di escussione del garante in caso di mancato pagamento delle rate, senza prevedere una decadenza per omessa preventiva escussione, e che il beneficio di preventiva escussione, ove previsto nel rapporto fideiussorio, opera solo nei rapporti interni e non è opponibile all’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha però chiarito che l’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 configura una disciplina speciale e chiusa dell’accertamento con adesione rateizzato: in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, il garante deve essere prima invitato a versare l’importo garantito entro trenta giorni; solo in caso di sua inerzia l’ufficio può iscrivere a ruolo le somme a carico del contribuente e del garante. La Corte ha quindi confermato l’illegittimità della cartella emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante. Ha compensato integralmente le spese di legittimità per la sostanziale novità della questione. Ha inoltre enunciato un principio di diritto sul punto.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
In tema di accertamento con adesione rateizzato, la norma disciplina espressamente la sequenza procedimentale in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima: prima l’invito al garante a pagare entro trenta giorni, poi l’iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante se il garante non adempie. La disposizione è letta come disciplina speciale e autosufficiente, che rende illegittima la cartella se manca la previa escussione del garante.
Il beneficio della preventiva escussione è principio operante nei rapporti tra privati e, se pattuito, è eccepibile dal garante; non può però derogare alla disciplina speciale dettata dall’art. 8 d.lgs. n. 218/1997 né essere opposto all’Amministrazione, che resta vincolata alla sequenza legale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia costituiscono presupposti essenziali di efficacia della rateazione: la mancata osservanza della sequenza legale impedisce di ritenere perfezionata la procedura nei suoi effetti.
- Quando la legge speciale prevede, per il recupero del residuo dovuto, la previa richiesta al garante e un termine per l’adempimento di quest’ultimo, l’Amministrazione non può iscrivere a ruolo direttamente nei confronti del contribuente senza aver prima escusso il fideiussore.
- La previsione contrattuale del beneficio della preventiva escussione, ammessa dall’art. 1944 c.c. nei rapporti inter privatos, non può essere invocata per neutralizzare una disciplina speciale di carattere pubblicistico posta a tutela dell’interesse fiscale.
- In caso di cartella emessa in violazione della sequenza legale di escussione della garanzia, l’atto risulta illegittimo nei confronti del contribuente.
- Le questioni di interpretazione di una disciplina speciale, quando la giurisprudenza di legittimità ne chiarisce il contenuto con un principio di diritto, possono giustificare la compensazione delle spese per novità della questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →