Cassazione Penale, Sentenza n. 11261/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (conferma, in parte, della condanna di primo grado) lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo F) (contrabbando di circa 20 kg di tabacchi lavorati esteri), con critica al richiamo per relationem alla motivazione di primo grado, alla valutazione delle intercettazioni e all'individuazione del luogo delle scorte; 2) errori di valutazione e carenza dell'elemento psicologico rispetto alle contestazioni di fittizia intestazione (capi V e X), con riferimento a pagamenti e rapporti familiari; 3) illegittima applicazione della recidiva senza adeguata verifica della maggiore colpevolezza; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche per motivazione insufficiente; 5) eccessiva determinazione della pena complessiva e della continuazione; 6) illegittima applicazione delle misure di sicurezza (espulsione e libertà vigilata) per carenza di motivazione sulla pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi: il primo generico, confuso e reiterativo rispetto all'appello, legittimando il richiamo alla motivazione di primo grado quando non emergono elementi nuovi; il secondo manifestamente infondato o privo di interesse rispetto alla prescrizione sul capo X e adeguatamente motivato sul capo V con richiamo alle intercettazioni autoincriminanti; il terzo, quarto e sesto infondati perché la motivazione di primo grado e di appello aveva correttamente evidenziato la stabilità della scelta criminosa, la pervicacia e la permanenza della pericolosità ; la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti sono state ritenute logiche e coerenti. Per effetto di quanto sopra il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La trattazione del ricorso è avvenuta secondo le modalità procedurali previste dall'art. 23 comma 8 del d.l. 137/2020 (disposizioni sulle modalità di svolgimento delle udienze nell'emergenza sanitaria), richiamato per la forma del dibattimento.
La Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero aspecifiche e reiterative rispetto a quanto già dedotto in sede di appello, configurando i vizi previsti dall'art. 581 c.p.p. e giustificando l'inammissibilità del motivo.
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
La Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni autoincolpanti raccolte mediante intercettazione regolarmente autorizzata hanno pieno valore probatorio e non richiedono necessariamente ulteriori elementi di corroborazione ai sensi del comma terzo dell'art. 192.
La normativa sulle presunzioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali è stata richiamata in relazione alla valutazione della fittizia intestazione; la Corte ha ritenuto che la fittizia intestazione possa essere indice di finalità elusiva delle norme patrimoniali, ove siano presenti indici concreti di tale scopo.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo equitativo, considerando i profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o semplici richiami non nuovi possono determinarne l'inammissibilità .
- La motivazione per relationem (richiamo alla motivazione di primo grado) è legittima se l'appello non apporta elementi nuovi e la motivazione originaria risulta chiara e completa.
- Le intercettazioni autorizzate che contengono dichiarazioni autoincriminanti hanno valore probatorio e non richiedono sempre corroborazione supplementare; il loro contenuto deve essere valutato nel contesto probatorio complessivo.
- La fittizia intestazione di beni a terzi, anche a persone vicine, può integrare presunzioni di finalità elusiva rispetto a misure patrimoniali se sussistono indici concreti della volontà di occultare la titolarità o la disponibilità effettiva.
- La recidiva e l'aggravamento della pericolosità possono essere valorizzati quando emerge una stabilità della scelta criminosa e una pervicacia nell'attività illecita; ciò giustifica l'esclusione delle attenuanti generiche e l'irrogazione di misure di sicurezza in presenza di adeguata motivazione.
- In sede di cassazione non è consentita una rinnovata, ampia rivalutazione del materiale probatorio: la Corte verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione ma non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti, salvo vizi di diritto o manifeste illogicità .
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