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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01865/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per falsa testimonianza. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso miravano sostanzialmente a ottenere una rilettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa della vicenda, senza confrontarsi in modo effettivo con la valutazione globale delle prove compiuta dal giudice di merito. Inoltre, veniva dedotta una censura sulla dosimetria della pena, ma tale doglianza non risultava essere stata specificamente formulata in appello; pertanto la Corte ne ha rilevato la preclusione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero rivolte a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la censura sulla pena fosse nuova perché non dedotta con l'atto di appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Indica il reato per cui vi è stata condanna nella sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza sulla dosimetria della pena è stata ritenuta inammissibile perché non proposta come motivo di appello, essendo richiesto a pena di inammissibilità che il motivo sia previamente dedotto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la decisione di merito abbia già fondato la responsabilità su una valutazione globale e logica delle prove.
  • Le censure che presuppongono un diverso apprezzamento del merito sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di appello.
  • La doglianza sulla determinazione della pena non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, poiché il mancato previo rilievo determina inammissibilità della censura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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