Cassazione Penale, Ordinanza n. 06608/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 495 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla recidiva contestata, sostenendo in sostanza che la relativa applicazione fosse illegittima o comunque non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e conforme al diritto sulla sussistenza della recidiva, valorizzando le plurime condanne pregresse e la circostanza che il fatto era stato commesso per eludere il controllo nei confronti dell'imputato, già più volte autore di violazioni della disciplina penale in tema di soggiorno.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto per cui è stata confermata la condanna in appello; la sentenza non ne approfondisce gli elementi costitutivi, limitandosi a prenderne atto come oggetto della pronuncia impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole del ricorso, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Richiamata per affermare che la motivazione sulla recidiva, se congrua e conforme a diritto, non è utilmente sindacabile in cassazione.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
Richiamata nel medesimo senso sulla limitazione del sindacato di legittimità in tema di recidiva.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per il criterio di applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta, fondata su elementi quali precedenti penali e maggiore pericolosità desumibile dalle modalità del fatto.
- In presenza di manifesta infondatezza del motivo, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- La sanzione in favore della Cassa delle ammende può essere applicata quando l'inammissibilità del ricorso denoti profili di colpa del ricorrente, secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- La motivazione sulla recidiva può valorizzare non solo i precedenti penali, ma anche il significato concreto del fatto, ove esso mostri un aumento della pericolosità e un tentativo di eludere i controlli.
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