Cassazione Penale, Ordinanza n. 14984/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e comunque proposto fuori dai casi previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione a più reati. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame, da parte del giudice di merito, della causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché lo ha dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata con il consenso del pubblico ministero
invocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilievo di una causa di proscioglimento evidente
invocato dal ricorrente per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
richiamato per la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso
indicato come limite oggettivo e processuale ai casi in cui è proponibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento
artt. 337, 385, 582 e 585 c.p.
indicati come reati oggetto dell'accordo di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi l'impugnazione è inammissibile.
- La deduzione del mancato rilievo di una causa di proscioglimento o della particolare tenuità del fatto non supera, di per sé, il limite di proponibilità del ricorso contro il patteggiamento, se l'impugnazione non rientra nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Un ricorso generico contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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