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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13616/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo l’annullamento dell’avviso da parte del Comune e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., compensando le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a maggiore TARI e sanzioni riguardante un immobile destinato ad attività alberghiera nel Comune di Ischia. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso originario. In cassazione la società proponeva tre motivi avverso tale sentenza, ma successivamente, con atto del 26 gennaio 2023, ha rinunciato al ricorso perché il Comune aveva annullato l’avviso oggetto di causa.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione si applica solo al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente intervenuta, determina l’estinzione del giudizio.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude la condanna alle spese quando la Corte disponga la compensazione, specie in presenza di sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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