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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28793/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di più appezzamenti di terreno siti nel Comune di Cosenza. L’attore deduceva di averli posseduti pacificamente e ininterrottamente uti dominus per il tempo utile, evocando in giudizio il Comune e vari soggetti privati indicati come intestatari catastali o comunque interessati dai beni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto e condannava l’appellante alle spese. In cassazione il ricorrente proponeva sette motivi: 1) violazione delle norme su legittimazione passiva, eccezioni e onere della prova, sostenendo che il Comune, tardivamente costituito, non potesse eccepire la demanialità e che tale difesa spettasse solo allo Stato; 2) omesso esame delle prove e dei motivi di appello, con critica alla valutazione dell’atto del 1911, delle visure catastali e di altri documenti; 3) violazione dell’onere probatorio, assumendo che l’inclusione o esclusione dei beni nell’atto del 1911 dovesse essere provata dal Comune; 4) erronea esclusione della prova della titolarità dei convenuti privati; 5) motivazione apparente sulla natura demaniale dei beni e sulla mancata sdemanializzazione; 6) errore di percezione e inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune, oltre alla pretesa impossibilità per il Comune di rappresentare la demanialità; 7) violazione delle norme sull’usucapione e sull’onere della prova, nonché omessa pronuncia su questioni riguardanti la chiamata in causa dei convenuti e il ruolo degli intestatari catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre ha rilevato che la decisione di merito si fondava su più rationes autonome e concorrenti: non solo la questione della demanialità e della corretta evocazione in giudizio dei soggetti convenuti, ma anche l’insussistenza della prova di un possesso utile ad usucapire per almeno alcune particelle, in particolare per effetto della compatibilità dell’attività svolta sul fondo con una concessione e della mancata dimostrazione dell’interversione del possesso. Non essendo stata efficacemente censurata tale autonoma ratio, il ricorso risultava comunque privo di interesse. La Corte ha inoltre ribadito la distinzione tra legittimazione passiva e titolarità del rapporto sostanziale: il convenuto che si limiti a negare i fatti costitutivi della domanda formula una mera difesa, non soggetta alle preclusioni dell’art. 167 c.p.c., mentre solo l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi integra eccezione in senso stretto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la legittimazione processuale dalla titolarità del rapporto sostanziale e per affermare che il convenuto può essere chiamato in giudizio se indicato come soggetto che contesta il diritto fatto valere.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché le doglianze riguardavano in realtà la valutazione delle prove o questioni già affrontate.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del libero convincimento; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze sul valore delle prove; la Corte osserva che non è denunciabile in cassazione la mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione era esistente e intelligibile.

  • art. 167 c.p.c.

    La Corte conferma che le mere difese non sono soggette alla decadenza prevista per le eccezioni in senso stretto e che la contestazione della titolarità o demanialità, ove diretta a negare i fatti costitutivi dell’attore, non è preclusa dal termine.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che l’attore deve provare i fatti costitutivi della domanda, inclusa la titolarità e il possesso utile all’usucapione.

  • art. 823 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’utilizzabilità della prova sulla demanialità; la Corte non accoglie la censura e valorizza la possibilità per il convenuto di negare la pretesa attrice con meri documenti difensivi.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull’usucapione richiamata per affermare che l’attore doveva provare un possesso utile, continuo, pacifico e non interrotto, nonché l’interversione ove il bene fosse detenuto in base a concessione o titolo incompatibile con l’animus possidendi.

  • art. 486 c.c.

    Citato nel settimo motivo, senza che la Corte ne riconosca un autonomo rilievo decisorio nel caso concreto.

  • art. 303 c.p.c.

    Citato nel settimo motivo tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte lo assuma a base della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove; i vizi ex nn. 3 e 4 non possono essere usati per ottenere un nuovo giudizio sul merito.

  • art. 2697 c.p.c.

    L’indicazione nel testo sembra riferita per errore materiale a un articolo del codice di procedura civile, ma il principio applicato è quello dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nella domanda di usucapione, la legittimazione passiva spetta a chi contesta la proprietà vantata dall’attore, vantando un proprio diritto o possesso incompatibile; la verifica della titolarità sostanziale del bene attiene al merito e non alla legittimazione.
  • La contestazione della titolarità del diritto fatta valere dall’attore integra una mera difesa, non soggetta alla decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.; sono invece eccezioni in senso stretto, soggette a preclusione, solo le allegazioni di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • In una domanda di usucapione l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compreso il possesso utile per il tempo di legge; se il bene è detenuto o utilizzato in forza di concessione o titolo compatibile con una detenzione qualificata, occorre dimostrare anche l’interversione del possesso.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio; è censurabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo o una vera anomalia motivazionale, non il dissenso sulla ponderazione delle prove.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere la decisione, il ricorso che non censuri tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione su una domanda o eccezione, non quando il giudice omette di valorizzare uno specifico mezzo di prova.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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