Cassazione Penale, Sentenza n. 22578/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per appropriazione indebita (aggravata) confermata in appello, deducendo in primo luogo la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato in primo grado perché la citazione a giudizio era stata notificata mediante "compiuta giacenza" al domicilio eletto durante le indagini, senza che fosse accertata l'effettiva conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato e senza che il giudice avesse ordinato il rinnovo della citazione tramite la polizia giudiziaria. Altri motivi di impugnazione riguardavano vizi di motivazione sulla prova della responsabilità, sulla quantificazione della pena, sul giudizio di valenza dei precedenti e sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché, alla luce della nullità collegata alla celebrazione del processo in assenza e del decorso del tempo, il reato è ormai prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla illegittima celebrazione del processo in assenza: la notifica effettuata per "compiuta giacenza" non prova di per sé la conoscenza dell'imputato della citazione e, quando emerge che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza, il giudice doveva provvedere al rinnovo tramite la polizia giudiziaria. Alla luce di tale nullità, ed avendo la prescrizione del reato (commesso il 13.6.2014) ormai decorso in assenza di cause sospensive, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Norme richiamate
Aggravante richiamata nella condanna per appropriazione indebita; nella motivazione la circostanza aggravante è stata considerata e compensata con le attenuanti generiche
Richiamato in relazione ai presupposti per la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la mancata verifica delle condizioni previste da questa norma influisce sulla validità del processo in absentia
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile strumento di sospensione; l'assenza della sospensione prevista può rendere nullo il procedimento celebrato in assenza
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo comma per affermare che la celebrazione del processo senza certezza della conoscenza della citazione da parte dell'imputato determina una nullità assimilabile, quanto al regime di rilevabilità, a nullità assoluta
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018 - Ianne; Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019 - Della Torre; Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022 - Naouar; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - D.; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - Bracale)
La giurisprudenza consolidata afferma che la notifica per compiuta giacenza, pur formalmente corretta, non è idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza della citazione quando emergono elementi contrari; in tali casi il giudice deve disporre il rinnovo e l'omissione comporta la nullità del processo in assenza, con conseguenze sul decorso della prescrizione
Massime di principio
- La notifica mediante "compiuta giacenza" non prova automaticamente l'effettiva conoscenza della citazione da parte dell'imputato: se emergono elementi che indicano la mancata conoscenza, il giudice deve disporre il rinnovo della citazione tramite polizia giudiziaria; in mancanza, il processo celebrato in assenza è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
- Il giudice di appello ha il dovere di esaminare d'ufficio eventuali nullità assolute del procedimento (comprese quelle legate alla celebrazione in assenza) e, se accertate, deve restituire gli atti al giudice di primo grado salvo che, in sede di cassazione, la prescrizione del reato ne determini l'annullamento senza rinvio.
- Quando la cassazione accerta una nullità che incide sull'instaurazione valida del processo, occorre verificare il decorso della prescrizione anche successivamente alla sentenza di secondo grado: se la prescrizione è maturata, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Sulla prova documentale, diciture generiche (es. "pagato" non siglato) non sono di per sé idonee a provare che il pagamento sia avvenuto nelle mani dell'imputato: occorre collegamento probatorio tra documento e fatto storico allegato.
- Nella motivazione della pena e nella valutazione dei precedenti, il giudice deve fornire argomentazioni specifiche sulla rilevanza dei precedenti e sulla intensità del dolo: la mera menzione dei precedenti o la sola reiterazione astratta delle condotte non è sufficiente per giustificare incrementi significativi della pena.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione concreta e non apodittica: il giudice deve valutare in modo specifico la gravità, la personalità e il comportamento post-fatto dell'imputato, non limitandosi ad affermazioni generiche sulla reiterazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →