Sentenza del 30/03/2016 n. 6099 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Donazione tra parenti in linea retta - Soggezione all'imposta di registro in misura fissa - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a una donazione del 2007 tra parenti in linea retta. Sosteneva che, essendo l'atto rientrante nella franchigia prevista per l'imposta sulle donazioni, non fosse dovuta nemmeno l'imposta di registro in misura fissa, in assenza di una specifica disposizione normativa. Contestava inoltre l'applicabilità dell'art. 11 della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 agli atti di liberalità non soggetti all'imposta sulle donazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la debenza dell'imposta di registro in misura fissa. Ha chiarito che l'imposta di registro e l'imposta sulle donazioni hanno presupposti autonomi: la prima grava sull'obbligo e sul servizio di registrazione dell'atto pubblico, mentre la seconda colpisce l'incremento patrimoniale gratuito. Pertanto, anche quando la donazione è esente o ricade nella franchigia dell'imposta sulle donazioni, l'atto pubblico di donazione resta soggetto all'imposta di registro in misura fissa. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 41, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
Concorre a fondare l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti pubblici soggetti a registrazione.
Art. 11, Parte I, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Prevede la registrazione degli atti pubblici, inclusi gli atti di donazione, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Art. 55, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990
Conferma l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alla registrazione degli atti contenenti liberalità, ma secondo la Corte non costituisce l'unico fondamento dell'imposizione.
Art. 59, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 346 del 1990
È stato richiamato nel giudizio come disposizione che conferma l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti di donazione.
Art. 2, commi 47-53, d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006
Disciplina la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni e le relative franchigie; la franchigia esclude o limita l'imposta sulle donazioni, ma non elimina l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto.
Art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato per il principio secondo cui, in presenza di più disposizioni in un unico atto, le stesse possono essere tassate come atti separati.
Art. 25 d.P.R. n. 131 del 1986
Distingue, ai fini fiscali, la componente onerosa da quella gratuita degli atti, confermando la separazione tra imposizione sull'atto e imposizione sull'incremento patrimoniale.
"Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato"
È stato richiamato come ulteriore conferma dell'obbligo di registrazione degli atti di donazione, anche se formati all'estero in determinate condizioni.
Massime di principio
- L'esenzione o la franchigia dall'imposta sulle donazioni non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta di registro.
- Per gli atti pubblici di donazione, l'imposta di registro remunera autonomamente il servizio di registrazione e può essere dovuta in misura fissa anche quando non è dovuta l'imposta sul trasferimento gratuito di ricchezza.
- Occorre distinguere sempre tra il tributo che colpisce l'atto e la registrazione e quello che colpisce l'incremento patrimoniale derivante dalla donazione.
- In una situazione analoga, la verifica deve considerare separatamente la natura dell'atto, l'obbligo di registrazione, l'eventuale franchigia dell'imposta sulle donazioni e la specifica disciplina dell'imposta di registro vigente al momento dell'atto.
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