Cassazione Civile, Ordinanza n. 28467/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti avevano ricevuto avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 con cui il Comune negava l’agevolazione per abitazione principale, ritenendo necessario che l’intero nucleo familiare avesse dimora e residenza anagrafica nel medesimo immobile. Una delle contribuenti era proprietaria dell’immobile e vi dimorava stabilmente; l’altra era usufruttuaria del medesimo bene e risultava residente nel Comune. In appello la Corte tributaria regionale aveva confermato gli accertamenti, valorizzando la residenza dei coniugi in Comuni diversi e ritenendo non spettante l’agevolazione. Nel ricorso per cassazione le contribuenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, sostenendo che il requisito della dimora/residenza doveva essere riferito alla sola contribuente e non all’intero nucleo familiare; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile, limitatamente alla posizione di una delle ricorrenti; 3) in via subordinata, ulteriore violazione dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, perché il beneficio non poteva essere negato solo per il fatto che il coniuge della ricorrente risiedesse altrove e non avesse fruito dell’agevolazione prima casa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo. Ha osservato che l’originaria interpretazione dell’art. 13 D.L. 201/2011, che subordinava l’agevolazione IMU alla residenza e dimora dell’intero nucleo familiare nello stesso immobile, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 209/2022; di conseguenza non può più negarsi il beneficio solo perché i coniugi hanno residenze diverse. Poiché gli avvisi di accertamento erano fondati esclusivamente sulla distinta residenza dei coniugi, la decisione di merito ha applicato un indirizzo superato e ha violato la legge. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per il sopravvenuto consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale e non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
"abitazione principale"; requisito della dimora e residenza
L’agevolazione IMU per abitazione principale non può essere negata automaticamente per il solo fatto che i coniugi abbiano residenze diverse; l’interpretazione che richiede la residenza dell’intero nucleo familiare nello stesso immobile è stata superata dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge in relazione all’interpretazione dell’agevolazione IMU.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare la motivazione della sentenza di appello come mancante, apparente o incomprensibile.
La Corte ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Corte cost. n. 209/2022
Ha dichiarato incostituzionale la lettura dell’art. 13 D.L. 201/2011 che penalizzava i coniugi rispetto ai conviventi di fatto, impedendo di subordinare l’agevolazione IMU alla residenza dell’intero nucleo familiare nel medesimo immobile.
Cass. n. 33922/2022
È richiamata come espressione dell’orientamento giurisprudenziale che impone l’annullamento degli avvisi fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi.
Massime di principio
- In tema di IMU sull’abitazione principale, il beneficio non può essere negato per il solo fatto che i coniugi abbiano residenze anagrafiche diverse, quando la pretesa fiscale si fonda esclusivamente su tale circostanza.
- Quando una lettura normativa sia stata dichiarata incostituzionale, il giudice di legittimità deve disapplicare l’orientamento superato e cassare la decisione di merito che vi si sia conformata.
- Se la controversia è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- La motivazione degli avvisi di accertamento deve essere valutata alla luce del corretto presupposto normativo: se il presupposto è erroneo perché fondato su un criterio ormai illegittimo, l’atto impositivo va annullato.
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