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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32662/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento con cui l'ente previdenziale contestava alla società datrice di lavoro il mancato versamento della maggiore contribuzione in relazione a tre profili: uso della cassa integrazione guadagni in un periodo in cui alcuni lavoratori avrebbero potuto fruire di ferie e permessi, con asserita duplicazione di trattamento economico; concessione di ferie in misura superiore a quella contrattualmente prevista per alcuni dipendenti; mancato adeguamento della retribuzione imponibile per ore di straordinario eccedenti il limite di 48 ore settimanali, senza pagamento né riposo compensativo. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e rigettato l'azione di accertamento negativo del credito contributivo proposta dalla società. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c. e del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che non fosse consentita la conversione della CIG in ferie/permessi e che non vi fosse alcuna 'doppia retribuzione'; 2) violazione dell'art. 29 d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995 e nullità del procedimento, contestando l'affermazione relativa alla fruizione di ferie in misura eccedente il contratto e cercando di ricondurre i riposi a ferie collettive; 3) nullità del procedimento, con riferimento ai riposi compensativi, censurando l'esclusione della prova documentale di straordinario tale da legittimarli. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili perché miravano, in sostanza, a una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi, che era fondata sull'illegittimità del trattamento CIG in relazione a un medesimo periodo e sulla conseguente spettanza dell'ulteriore contribuzione, nonché sul principio per cui, in tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per sospensioni della prestazione non sorrette da legge o contratto collettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata, secondo cui i fatti accertati dagli ispettori e recepiti dalla Corte territoriale giustificavano la maggiore pretesa contributiva dell'ente previdenziale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e nullità non possono risolversi in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto, ma devono confrontarsi con la ratio decidendi e indicare puntualmente le norme o i principi asseritamente violati.

  • art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della conversione della CIG in ferie/permessi; la Corte non affronta il merito della doglianza perché la ritiene non adeguatamente articolata rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 2109 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di ferie e permessi; la Corte non ne sviluppa un'applicazione autonoma, poiché la censura è dichiarata inammissibile.

  • D.Lgs. n. 148 del 2015

    Citato dalla ricorrente quale disciplina dell'integrazione salariale; la Corte non entra nel merito della questione per la genericità della censura.

  • art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 convertito nella L. n. 341 del 1995

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento sulla fruizione di ferie oltre il limite contrattuale; la doglianza è ritenuta inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione fattuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 15120 del 2019

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, in tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per sospensioni della prestazione non previste dalla legge o dal contratto collettivo.

  • Cass. nn. 15568 e 17570 del 2020

    Richiamate per affermare che la critica per violazione di legge deve essere specifica e circostanziata, con puntuale indicazione delle norme o dei principi violati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se, sotto la veste della censura di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • In tema di minimale contributivo, non sono ammesse riduzioni dell'obbligo contributivo per sospensioni della prestazione lavorativa, anche se concordate, quando tali sospensioni non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo.
  • La questione relativa alla natura delle assenze o dei riposi dei lavoratori deve essere censurata rispetto ai fatti come accertati dal giudice di merito; non è consentito sostituire in cassazione una ricostruzione fattuale alternativa.
  • Le doglianze che denunciano nullità processuali o violazioni di legge sono inammissibili se si limitano a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito senza evidenziare un effettivo errore di sussunzione o di procedimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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