Sentenza n. 1583/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. dell'Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Diciottesima Civile, Accoglimento Totale N Cron. -OMISSIS- del 04/04/2024 Rep. N. -OMISSIS- a definizione del giudizio n. R.G. 8858/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma il 4 aprile 2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro status civitatis italiano iure sanguinis ed era stato ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la documentazione del Comune attestante l'avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile di cittadinanza di quanto statuito dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato mediante la trascrizione nei registri dello stato civile del riconoscimento della cittadinanza italiana disposto dal Tribunale ordinario. La sopravvenuta esecuzione dell'ordinanza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'orientamento della sezione in materia.
Norme richiamate
Il ricorso per ottemperanza è stato proposto per ottenere l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Richiamato in epigrafe; la decisione definisce il giudizio in ragione della sopravvenuta esecuzione del provvedimento oggetto di ottemperanza.
Individua il procedimento nel cui ambito il Tribunale ordinario di Roma aveva pronunciato l'ordinanza che riconosceva la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del provvedimento giurisdizionale da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione.
- Quando l'amministrazione documenta nel corso del giudizio di ottemperanza l'avvenuta esecuzione del comando giudiziale, viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e il ricorso deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato può giustificare la compensazione delle spese secondo la giurisprudenza della sezione.
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