Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione - del provvedimento prot. n. 111/19 Avv. del 26 novembre 2019, notificato in data 20 gennaio 2021, con il quale il Questore di Pescara avvisava oralmente la ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge; - dell’Avviso Orale del Questore di Pescara intimato alla ricorrente in data 20 gennaio 2021; - del verbale di Avviso Orale n. 103/19 del 20 gennaio 2021; - di ogni atto antecedente, consequenziale e connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202100146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore adottato ai sensi degli artt. 1, lett. b) e c), e 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore di Pescara il 26 novembre 2019 e notificato il 20 gennaio 2021, deducendo un unico motivo di carenza motivazionale. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse esposto in modo compiuto gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e che la notifica intervenuta oltre un anno dopo l'adozione dell'atto avesse fatto venir meno l'attualità del pericolo. La ricorrente ha inoltre contestato l'utilizzabilità degli elementi riferiti dall'Amministrazione in giudizio, qualificandoli come motivazione postuma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato la legittimità dell'avviso orale. Il giudice ha qualificato l'avviso orale come misura di prevenzione dal contenuto essenzialmente ammonitorio, priva di effetti immediatamente restrittivi della libertà personale e diretta a rendere noto al destinatario che la sua condotta è stata valutata come potenzialmente pericolosa. La sua adozione non richiede l'accertamento della responsabilità penale né la prova dell'esistenza di reati, essendo sufficienti elementi circostanziati, anche indiziari, idonei a fondare un giudizio complessivo di pericolosità sociale. Nel caso concreto, il riferimento ai precedenti di polizia risultanti dalla banca dati interforze, concernenti lesioni personali e furto aggravato con condotta reiterata, è stato ritenuto non generico e adeguato a evidenziare una persistente inclinazione a comportamenti antisociali, anche in ragione della natura dei beni giuridici offesi. Tale valutazione è stata ritenuta coerente con la documentazione acquisita, inclusi i certificati dei carichi pendenti relativi al periodo anteriore all'adozione dell'atto. Gli elementi riferiti dall'Amministrazione per il periodo 2020-2021 non sono stati utilizzati per integrare postumamente la motivazione, ma solo come allegazioni di supporto alla complessiva attendibilità del quadro di pericolosità, restando decisivi gli elementi esistenti al momento dell'adozione. Quanto al ritardo nella notifica, il TAR ha ritenuto che l'attualità della pericolosità debba essere valutata al momento dell'adozione dell'avviso e non sia automaticamente esclusa dalla successiva notificazione tardiva. Nel caso concreto, l'inserimento contestuale di una nota di rintraccio nella banca dati SDI ha inoltre reso plausibile che il ritardo fosse dovuto all'irreperibilità della destinataria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b) e c), d.lgs. 159/2011

    Le categorie soggettive di persone ritenute socialmente pericolose alle quali il Questore ha ricondotto la ricorrente sulla base del complessivo quadro indiziario.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'avviso orale del Questore, misura preventiva e ammonitoria adottabile sulla base di un giudizio discrezionale di pericolosità sociale, senza necessità di accertare la responsabilità penale dell'interessato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione a contenuto essenzialmente ammonitorio, che non impone al destinatario specifici obblighi restrittivi ulteriori rispetto al dovere generale di osservare la legge.
  • Per l'adozione dell'avviso orale non è necessario l'accertamento della responsabilità penale né la prova definitiva di fatti costituenti reato; è sufficiente un insieme di elementi circostanziati, anche di natura indiziaria, idoneo a fondare ragionevolmente un giudizio complessivo di pericolosità sociale.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio discrezionale del Questore in materia di avviso orale limitatamente alla sussistenza dei presupposti, nonché alla sufficienza, logicità e congruità della motivazione.
  • Il riferimento a precedenti di polizia relativi a condotte reiterate e lesive di beni primari, quali la persona e il patrimonio, può costituire motivazione adeguata dell'avviso orale se, valutato nel complesso, evidenzia una persistente inclinazione a comportamenti antisociali.
  • Gli elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'avviso orale non possono integrare postumamente la motivazione dell'atto, ma possono essere valorizzati nel giudizio come allegazioni di supporto alla verifica dell'attendibilità complessiva del quadro valutativo originario.
  • Il ritardo nella notificazione dell'avviso orale non determina di per sé l'illegittimità della misura, poiché l'attualità della pericolosità deve essere valutata, per tale misura, al momento della sua adozione; il ritardo può essere giustificato dall'irreperibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.