Cassazione Penale, Sentenza n. 26877/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello perché il giudice di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, nonostante la prescrizione si sia maturata prima della pronuncia impugnata. Il ricorso deduceva inoltre che il primo giudice aveva contestato la recidiva ma poi non l'aveva applicata, e che la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione era illegittima in assenza di considerazione corretta degli effetti della recidiva sul termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che, se il giudice esclude la recidiva, questa non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione; di conseguenza, la prescrizione del reato più grave (ricettazione del 22/12/2005) era maturata dopo dieci anni e pertanto era estinta anteriormente alla sentenza impugnata; analogamente il reato meno grave (tentato utilizzo della carta bancomat) si era prescritto dopo sette anni e sei mesi. La sentenza è stata annullata senza rinvio in ragione dell'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Consente il ricorso per cassazione per motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
art. 648, secondo comma, codice penale
Norma richiamata come circostanza attenuante riconosciuta dal primo giudice (attenuante per il reato di ricettazione).
art. 157, comma 2 e comma 3, cod. pen.
art. 157, secondo e terzo comma, codice penale
Regola gli effetti della recidiva e in particolare la possibilità che l'aggravante influisca sul calcolo dei termini di prescrizione quando la recidiva è riconosciuta dal giudice.
art. 161, secondo comma, codice penale
Norma rilevante per il computo della prescrizione; la Corte ha richiamato la disposizione nel valutare i termini prescrizionali applicabili ai reati commessi nel 2005.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
varie pronunce Sez. U n. 12602/2015, n. 35738/2010, n. 20798/2011, n. 31669/2016, n. 3585/2020, e altre citate
La giurisprudenza consolidata stabilisce che il giudice deve accertare concretamente la recidiva e motivare la scelta di applicarla o escluderla; se la recidiva viene riconosciuta ha effetto anche ai fini della prescrizione, mentre se viene esclusa non può incidere sul computo dei termini prescrizionali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile quando si deduce che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata e il giudice di merito non ha dichiarato l'estinzione.
- Se il giudice di merito esclude la recidiva, essa non può essere utilizzata per prolungare i termini di prescrizione; la prescrizione va quindi calcolata senza tener conto della recidiva esclusa.
- Se la recidiva è riconosciuta dal giudice (anche se ritenuta subvalente nell'ambito del bilanciamento delle circostanze), essa può comunque incidere sui termini di prescrizione e sul regime sanzionatorio, per cui è essenziale verificare se la recidiva sia stata effettivamente riconosciuta o esclusa.
- Il giudice di merito ha l'onere motivazionale di spiegare la scelta di applicare o escludere la recidiva, indicando i parametri utilizzati per valutarne la significatività rispetto alla personalità del reo e al grado di colpevolezza; mancanze motivazionali su questo punto possono determinare l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
- In casi analoghi, prima di procedere alla esecuzione della pena o a eventuali richieste di estradizione/trasferimento, occorre verificare compiutamente lo stato della prescrizione calcolando i termini in base alle circostanze effettivamente riconosciute dal giudice.
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