Cassazione Penale, Ordinanza n. 31988/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza esamina i ricorsi proposti nell’interesse di due imputati contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 24 novembre 2025. Quanto al primo imputato, il ricorso articolava: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso di persone nei reati di rapina aggravata dalla presenza di più persone riunite, contestati ai capi A1), B1) e C1); insufficienza della prova identificativa relativamente al capo C1), con contestazione dell’attendibilità del riconoscimento fotografico; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza del fatto di lieve entità richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. Un ulteriore ricorso, sempre nell’interesse del primo imputato, censurava il mancato proscioglimento per i capi A1), A3), B1) e C1), il mancato riconoscimento della lieve entità, il diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena, nonché la mancata esclusione della recidiva. Quanto al secondo imputato, il ricorso censurava il mancato proscioglimento per i capi A1), A3) e B1), oltre al diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente sulla partecipazione di entrambi agli episodi criminosi, sulla validità delle risultanze processuali, corroborate anche da fotogrammi di videoregistrazioni, e sulla configurabilità dell’aggravante delle più persone riunite. La censura relativa all’identificazione è stata ritenuta volta a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il diniego delle attenuanti e della mitigazione sanzionatoria è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dell’assenza di elementi positivamente valutabili e della persistente offensività dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi e rilevando che le sentenze di merito avevano fornito motivazioni esaustive, coerenti e prive di illogicità manifeste. È stata ribadita la rilevanza concorsuale della presenza non casuale sul luogo del reato, quando essa rafforzi l’azione dell’autore o ne accresca il senso di sicurezza e manifesti adesione alla condotta criminosa. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare in sede di legittimità l’attendibilità del riconoscimento fotografico e le altre risultanze probatorie già apprezzate nei gradi di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La partecipazione concorsuale può essere desunta anche dalla presenza non casuale sul luogo del reato, quando essa fornisca all’autore stimolo all’azione o maggiore sicurezza e manifesti chiara adesione alla condotta delittuosa.
È stata ritenuta configurabile l’aggravante delle più persone riunite in ragione della perdurante partecipazione di entrambi gli imputati agli episodi intimidatori e violenti, con rafforzamento dell’efficacia dell’azione criminosa.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa.
La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata nel quadro della motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio.
In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione delle prove e la sostituzione della valutazione della Corte di cassazione a quella compiuta dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali rilevanti e riconoscibili dal testo della decisione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concorso nel reato, la presenza sul luogo dell’esecuzione, pur non accompagnata da una condotta materialmente esecutiva, è sufficiente quando non sia casuale, rafforzi l’azione dell’autore o ne accresca la sicurezza e dimostri adesione consapevole alla condotta criminosa.
- L’aggravante delle più persone riunite è configurabile quando la partecipazione contestuale e perdurante di più soggetti rafforzi concretamente l’efficacia intimidatoria o esecutiva dell’azione criminosa.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione dell’attendibilità di un riconoscimento fotografico o delle altre prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il giudice di merito che nega le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con motivazione immune da illogicità manifeste.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando esclude attenuazioni della pena sulla base dell’assenza di elementi positivamente valutabili e della persistente portata offensiva dei fatti.
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