Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7675/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11339/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202601230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 11339/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non ha adempiuto. È stata quindi richiesta l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che risultava documentalmente l'inadempimento del Ministero. Ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere alla ricorrente le somme riconosciute dal giudicato e le ha assegnato 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza per adempiere. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'accertata mancata esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme determina l'obbligo dell'Amministrazione di adempiere entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e, nel caso concreto, a una richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione, ove l'Amministrazione continui a non adempiere oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.