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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46261/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato e in parte riformato le condanne per fatti di detenzione e spaccio di stupefacenti riconosciuti in tre procedimenti riuniti. Quattro censure principali: I) vizio di motivazione nel procedimento n. 3491/18 per presunta genericità della decisione sull'addebito; II) vizio di motivazione nel procedimento n. 1611/20 per assenza di analisi puntuale del dato probatorio; III) violazione di legge in relazione alla qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nel procedimento n. 3031/20, sostenendo che le circostanze (essere passeggero e lato del finestrino rotto) escluderebbero la rilevanza della condotta; IV) errore nella valutazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., contestando l'esclusione della continuazione per le pluralità di reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: i motivi I e II sono stati ritenuti manifestamente generici e aspecifici, dunque inammissibili per mancato confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; il motivo III è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esclusione della derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando soprattutto il dato ponderale e il principio attivo (es.: con 6-monoacetilmorfina confezionabili circa 780 dosi, indice inequivocabile di destinazione allo spaccio e non di tenue responsabilità); il motivo IV (continuazione) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione, richiamando il lungo arco temporale, destinatari diversi e territori parzialmente differenti, valutati come indici di un modus vivendi abituale e non di un disegno criminoso unitario. Per l'inammissibilità del ricorso è stata poi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La deroga di cui al comma 5 (tenuità della condotta) va valutata complessivamente con riguardo al peso della sostanza, al principio attivo e alle modalità; quantitativi e principi attivi idonei al confezionamento di molte dosi escludono la riconduzione alla particolare tenuità.

  • codice penale, art. 81 (continuazione)

    L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso e quindi della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la valutazione solo se priva di adeguata motivazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittimo irrogare al ricorrente la sanzione pecuniaria collegata alle spese di giudizio.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    La giurisprudenza consolidata valorizza il dato ponderale e il principio attivo per distinguere tra detenzione per uso e detenzione a fini di spaccio; inoltre ribadisce che la motivazione del giudice di merito sulla continuazione è vincolante se adeguatamente argomentata.

Massime di principio

  • Motivi di ricorso generici o che non affrontano punto per punto la motivazione della sentenza di merito sono inammissibili: gli appelli in cassazione richiedono specificità e un diretto confronto con le ragioni della decisione impugnata.
  • Nelle ipotesi di detenzione di stupefacenti per spaccio, elementi come pluralità di sostanze, materiali per il confezionamento, presenza di bilancini e l'assenza di tracce di uso per una sostanza sono forti indizi di destinazione allo spaccio e possono escludere la derubricazione per tenuità.
  • La valutazione della derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un apprezzamento complessivo che dà particolare rilievo al peso e al principio attivo della sostanza; quantitativi idonei al confezionamento di molteplici dosi escludono la particolare tenuità.
  • La questione della continuazione ex art. 81 cod. pen. è principalmente di fatto: il giudice di merito valuta l'unicità del disegno criminoso tenendo conto del periodo temporale, dei destinatari, dei luoghi e delle modalità; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente inadeguata o assente.
  • Circostanze secondarie (es. essere passeggero o lato del veicolo interessato da un evento) non escludono automaticamente la responsabilità o la qualificazione del reato se il quadro probatorio complessivo indica la partecipazione o la destinazione allo spaccio.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato motivo, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che non si dimostri assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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