Cassazione Penale, Ordinanza n. 30146/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare quale sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. Il ricorrente deduce che il rigetto sarebbe fondato in modo esclusivo sui suoi precedenti giudiziari e sarebbe smentito dal fatto che, nella fase cautelare del medesimo procedimento, era stato sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico, rispettando le prescrizioni. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva motivato la prognosi negativa non solo sui precedenti, ma soprattutto sulla dimostrata insensibilità dell'imputato alla sanzione, desunta da reiterate violazioni di prescrizioni, commissione di reati anche dopo sospensioni condizionali e misure di prevenzione, ripetuti episodi di evasione, inefficacia di precedenti restrizioni carcerarie e commissione di ulteriori reati dopo precedente detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse coerente con il quadro normativo e con il principio secondo cui, in tema di pene sostitutive brevi, la prognosi negativa non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali, ma può legittimamente valorizzare natura, numero ed epoca dei precedenti e, soprattutto, la concreta storia comportamentale dell'imputato, segnata da reiterate violazioni e dalla commissione di ulteriori reati nonostante precedenti trattamenti sanzionatori e restrittivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva; la Corte ribadisce che il giudizio prognostico sull'adempimento delle prescrizioni deve essere concreto e può fondarsi su elementi ulteriori rispetto ai soli precedenti penali.
Le modifiche introdotte dalla riforma sono considerate nel richiamo al principio per cui il giudice non può fondare la prognosi negativa esclusivamente sui precedenti penali.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause escludenti la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudizio prognostico sul futuro rispetto delle prescrizioni non può essere fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, ma deve derivare da una valutazione complessiva della sua storia personale e giudiziaria.
- Ai fini della valutazione di affidabilità del condannato, il giudice può valorizzare la natura, il numero e l'epoca dei precedenti, insieme alla commissione di reati e alla reiterata inosservanza di prescrizioni anche dopo precedenti benefici, misure di prevenzione o restrizioni detentive.
- La circostanza che l'imputato sia stato sottoposto ad arresti domiciliari in sede cautelare e abbia rispettato le relative prescrizioni non è, di per sé, idonea a smentire una prognosi negativa formulata in sede di merito sulla base di un più ampio quadro informativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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