Cassazione Penale, Sentenza n. 30892/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti per il reato di cui all'art. 390 cod. pen., con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis, comma 1, per avere agevolato la latitanza di Cosimo Damiano Gallace. Il ricorrente ha censurato: 1) la utilizzabilità delle chat acquisite dallo Stato estero (OIE) e l'identificazione del ricorrente come utilizzatore dell'ID 8M9G0L, lamentando l'impossibilità di aprire file protetti da password e quindi di verificare la corrispondenza tra le chat acquisite e i dati originali (richiamo alla sentenza CEDU del 30/04/2024 e alla protezione del diritto di difesa); 2) l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, perché non sarebbe emerso che l'agevolazione fosse diretta alla cosca piuttosto che al singolo Gallace; 3) la mancata sussistenza del pericolo di recidiva ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), in ragione della vita lavorativa e familiare del Comito e del brevissimo periodo di coinvolgimento (nov. 2020 - feb. 2021). È stata inoltre lamentata la genericità e la tardività di alcune eccezioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure: la mancata disponibilità della password è stata considerata sollevata tardivamente e in termini generici; la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. "Gjuzi") è richiamata per affermare che l'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé violazione dei diritti di difesa salvo specifiche allegazioni, poiché il contenuto è abbinato alla chiave di cifratura; la legittimità dell'acquisizione da parte dello Stato estero (OIE) è presunta e spetta al giudice straniero approfondire eventuali irregolarità; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata circa la riconducibilità dell'ID 8M9G0L al Comito, valorizzando riferimenti personali nelle conversazioni e rapporti con il Gallace; l'aggravante mafiosa è stata ritenuta adeguatamente motivata perché l'azione era idonea ad agevolare la 'ndrina oltre il singolo latitante; il pericolo di recidiva è stato fondato su precedenti gravi del ricorrente e sul suo comportamento (continua disponibilità verso il latitante e uso di strumenti crittografati). Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; ordine di trasmissione alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata per il riesame delle misure cautelari: il Tribunale è stato adito ai sensi di questo articolo per il riesame dell'ordinanza cautelare.
Norma del codice penale relativa al fatto contestato (suscettibile di riferirsi al reato di favoreggiamento personale/altro indicato nel capo): il provvedimento cautelare è stato adottato in relazione a questo reato.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante per avere commesso il fatto con finalità di agevolazione della mafia; il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza della finalità di favorire l'organizzazione, non solo il singolo latitante.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Parametro di impugnazione in Cassazione richiamato per censurare violazioni di legge; utilizzato dal ricorrente per inquadrare il motivo sulla utilizzabilità delle chat.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva; il Tribunale ha motivato la sussistenza del rischio sulla base dei precedenti e del comportamento attuale del ricorrente.
Richiamato per il principio degli indizi: il Tribunale ha valutato la prova su base indiziaria conforme al disposto di questo articolo.
Sez. Un. "Gjuzi" (giurisprudenza della Cassazione)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non comporta automaticamente la violazione dei diritti di difesa, salvo specifiche allegazioni che dimostrino il rischio di alterazione o di mancata corrispondenza dei dati.
Corte EDU, sentenza 30/04/2024
Richiamata dalla difesa come parametro di tutela dei diritti di difesa e del giusto processo; il Tribunale ha ritenuto comunque prevalente la presunzione di legittimità delle acquisizioni straniere in assenza di prove concrete di irregolarità.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; il provvedimento ordina l'invio alla cancelleria per gli atti consequenziali.
Massime di principio
- Le eccezioni sulla utilizzabilità di acquisizioni estere (OIE) e sull'accesso ad algoritmi o password devono essere sollevate tempestivamente e con specificità: occorre indicare concretamente il contenuto dei files e dimostrare il pregiudizio processuale.
- In assenza di allegazioni concrete che dimostrino alterazione o manomissione dei dati, la presunzione di legittimità delle acquisizioni effettuate dallo Stato estero prevale; il giudice interno può rimandare al giudice che ha eseguito l'OIE per accertamenti tecnici.
- L'identificazione di un utilizzatore di account o ID tramite messaggi decriptati può essere fondata su elementi contestuali e riferimenti personali contenuti nelle conversazioni; non è necessario l'accesso all'algoritmo di cifratura quando sussistono elementi di fatto indicativi e non contraddetti.
- Per il riconoscimento dell'aggravante di agevolazione mafiosa è necessario dimostrare che la condotta sia idonea o diretta a favorire un'organizzazione, e non basta il rapporto personale con il singolo beneficiario; la motivazione deve chiarire il nesso intenzionale e gli effetti sulla struttura criminale.
- Le esigenze cautelari possono fondarsi sia sulla pena edittale che su concreti indici di pericolosità (pregresse condanne rilevanti, modalità di condotta, disponibilità continua nei confronti di latitanti, uso di strumenti criptati); una diversa valutazione dei fatti non è sindacabile in questa sede se la motivazione è logica e congrua.
- Se si contesta la catena di custodia o l'integrità dei file digitali, la difesa deve richiedere e documentare accertamenti tecnici specifici (CTU, consulenze forensi, richiesta formale allo Stato estero) e farlo in modo tempestivo nel procedimento.
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