Cassazione Penale, Sentenza n. 18143/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per truffa: Borrelli deduce che non sussisteva il raggiro ma solo un semplice inadempimento/insolvenza e contesta la sua partecipazione concorsuale, lamentando travisamento della prova; Spinelli deduce la applicabilità della particolare tenuità ex art.131‑bis c.p. e contesta la valutazione della recidiva e il rifiuto di pena sostitutiva (art.20‑bis, 99 c.p., e art.56 quater l.681/1989). Entrambi chiedevano l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: per Borrelli le censure non potevano essere accolte perché il motivo sulla insussistenza del reato non era stato sviluppato in sede di appello e le restanti doglianze erano mera rivalutazione non consentita dei fatti; la Corte territoriale aveva dato motivazione adeguata sulla partecipazione concorsuale (ritiro della merce, uso di generalità false da parte della coimputata, allontanamento senza pagamento nonostante invito al prelievo). Per Spinelli la Corte d'appello ha correttamente escluso la particolare tenuità (danno di euro 600 e abitualità per pregressi reati della stessa indole) e ha motivatamente valutato la recidiva e il diniego di pene sostitutive alla luce della personalità e della gravità dei fatti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali per il grado e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di truffa richiede artificio o raggiro idoneo a ingenerare errore nella vittima: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'artificio e il contributo causale del coimputato nel concorso di truffa
art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di trattazione orale e il fatto che il procedimento in Cassazione si è celebrato in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale
La causa di esclusione per particolare tenuità non è applicabile quando il danno non è esiguo e/o quando sussiste abitualità; la Corte d'appello ha escluso la tenuità per il prezzo non corrisposto (600 euro) e per i precedenti specifici dell'imputata
Sulla recidiva: il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione è indice di maggior pericolosità sociale; la Corte territoriale ha fatto questa valutazione e ha ritenuto la recidiva rilevante
Riguarda le pene sostitutive: la loro concessione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha motivato il diniego in ragione della personalità e della pericolosità di Spinelli
art. 56‑quater legge n. 681/1989
Richiamata nei motivi relativi alle pene sostitutive/recidiva; utilizzata nella valutazione della possibilità di misure alternative
Criteri per l'applicazione delle pene sostitutive: gravità del fatto e personalità dell'imputato sono stati considerati e ritenuti ostativi alla sostituzione della pena
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati profili sostanziali non sviluppati nel gravame: i motivi devono essere articolati e argomentati in sede di appello, altrimenti risultano inammissibili o inopponibili in Cassazione
- La distinzione tra truffa e mero inadempimento contrattuale dipende dalla presenza di artifici o raggiri idonei a determinare l'errore nella vittima; l'uso di false generalità e condotte successive (ritiro merce e allontanamento senza pagamento) possono integrare elementi di raggiro e partecipazione concorsuale
- Per l'applicabilità dell'art.131‑bis (particolare tenuità) è necessario un danno esiguo e assenza di abitualità: pregressi reati della stessa indole e/o successivi episodi criminali ostacolano l'applicazione
- La qualificazione della recidiva e la concessione di pene sostitutive rientrano nella valutazione discrezionale del giudice, che però deve motivare concretamente in relazione alla natura dei reati, alla personalità del reo e agli altri parametri indicati dalla giurisprudenza; una motivazione adeguata esclude sindacato in Cassazione
- La mera esibizione di una carta di pagamento non esclude che si tratti di un espediente: va valutato il comportamento complessivo (es. allontanamento senza pagamento nonostante invito al prelievo) e il contesto probatorio, soprattutto le dichiarazioni della vittima
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