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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25698/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

A seguito del distacco, il 28 ottobre 2016, di calcinacci dal fabbricato condominiale, che danneggiarono la sua autovettura, l’attore convenne in giudizio il condominio. Con sentenza del 18 settembre 2019, il Giudice di pace di Napoli Nord, pronunciando in contumacia del condominio, lo condannò al pagamento di € 600, oltre accessori, e delle spese di lite, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario. Il condominio propose appello limitatamente alla liquidazione delle spese, sostenendo che, in rapporto al valore della domanda, limitata a € 1.032, la somma liquidata fosse eccessiva: secondo il condominio, le spese avrebbero dovuto essere quantificate in € 330 oltre spese. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 16 giugno 2023, dichiarò inammissibile l’appello, ritenendo che la causa, di valore inferiore a € 1.100, fosse stata decisa secondo equità e che la doglianza non rientrasse nei casi di appello previsti dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 339, comma 3, c.p.c.: ha sostenuto che l’errata liquidazione delle spese integrasse violazione delle norme sul procedimento e rendesse perciò ammissibile l’appello. L’attore non ha resistito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto norma processuale, può in generale costituire motivo di appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c.; tuttavia, la contestazione relativa alla sola quantificazione delle spese non integra, di per sé, una violazione delle norme sul procedimento idonea a rendere ammissibile l’appello. Nelle cause di valore fino a € 1.100 decise dal giudice di pace, anche la quantificazione delle spese è espressione del principio di equità. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, poiché l’intimato non si è difeso. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Infatti, per quanto l’art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (come di recente ribadito pure da Cass. n. 1108/2022), tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese non è mai tale (Cass. n. 8544/2000, Cass. n. 10965/2006, Cass. n. 13219/2010, Cass. n. 1517/2024), dovendo ritenersi che detta quantificazione – nelle cause di valore fino ad € 1.100,00 decise dal giudice di pace - sia anch’essa espressione del principio di equità.

    La violazione dell’art. 91 c.p.c. può in generale fondare l’appello previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c.; non vi rientra però la censura concernente esclusivamente la quantificazione delle spese nelle cause di valore fino a € 1.100 decise dal giudice di pace, poiché tale quantificazione è espressione del principio di equità.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Infatti, per quanto l’art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (come di recente ribadito pure da Cass. n. 1108/2022), tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese non è mai tale (Cass. n. 8544/2000, Cass. n. 10965/2006, Cass. n. 13219/2010, Cass. n. 1517/2024), dovendo ritenersi che detta quantificazione – nelle cause di valore fino ad € 1.100,00 decise dal giudice di pace - sia anch’essa espressione del principio di equità.

    Nelle cause decise dal giudice di pace secondo equità, l’appello è ammesso nei limiti previsti dalla norma per le violazioni delle norme sul procedimento; la mera contestazione della misura delle spese, nelle cause di valore fino a € 1.100, non integra una violazione procedurale che consenta l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, quando ne ricorrono i presupposti processuali, dell’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 91 c.p.c., quale norma processuale, può in generale essere dedotta con l’appello previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c.; tuttavia, nelle cause di valore fino a € 1.100 decise dal giudice di pace, la contestazione della sola quantificazione delle spese non rende ammissibile l’appello, perché tale quantificazione è anch’essa espressione del principio di equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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