Ordinanza n. 292/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura di gara in favore di altra impresa, con domanda di subentro e risarcimento, nonché successivo provvedimento di esclusione della ricorrente dal lotto n. 1
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l'aggiudicazione e gli atti della procedura aperta telematica di rilevanza europea relativa all'acquisizione a noleggio di sistemi, reagenti e kit per l'analisi citofluorimetrica, chiedendo l'annullamento degli atti, il subentro nel contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro gli atti di gara e contro il successivo provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la revisione e l'esclusione della ricorrente dal lotto n. 1. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto una verificazione tecnica, nominando quale verificatore il direttore pro tempore di un dipartimento universitario e fissando al 30 luglio 2026 il termine per il deposito della relazione finale. La presente ordinanza non esamina i motivi di merito, ma prende atto che il verificatore non ha comunicato l'assunzione dell'incarico né ha depositato la relazione entro il termine stabilito.
La decisione
Il TAR ha prorogato al 20 agosto 2026 il termine per il completamento della verificazione e per il deposito della relazione finale, sollecitando il verificatore a comunicare l'attività svolta e le eventuali determinazioni assunte. La proroga è stata disposta per consentire alle parti di depositare memorie, documenti e repliche in vista dell'udienza pubblica, nel rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73 c.p.a. La trattazione del merito è stata confermata per il 30 settembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento dell'aggiudicazione, sull'esclusione, sul subentro, sul ricorso incidentale o sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
I termini processuali per il deposito di memorie, documenti e repliche devono essere salvaguardati anche quando l'acquisizione di una verificazione tecnica incide sulla preparazione della discussione di merito.
La disposizione è richiamata nel descrivere la procedura aperta telematica di rilevanza europea, senza che l'ordinanza ne interpreti il contenuto.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non viene completata entro il termine fissato, il giudice può prorogare il termine per il deposito della relazione e sollecitare il verificatore a comunicare l'attività svolta e le determinazioni assunte.
- La proroga del termine per una verificazione deve essere coordinata con la necessità di assicurare alle parti tempi adeguati per il deposito di memorie, documenti e repliche prima dell'udienza di merito.
- Un'ordinanza che proroga il termine per il completamento della verificazione e conferma l'udienza di discussione non definisce le domande di annullamento, subentro o risarcimento, né decide i motivi del ricorso principale o incidentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →