Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Davigo impugnava la conferma della condanna per più fatti di rivelazione di segreto investigativo (art. 326 c.p.), contestando: l'inconfigurabilità del reato perché le notizie non sarebbero state formalmente iscritte; la legittimità della segretazione dei verbali (art. 329 c.p.p.); l'assenza del dolo e la possibile applicabilità di esimenti (art. 51 e art. 47 c.p.); vizi di motivazione e travisamenti probatori; la non opponibilità del segreto al Consiglio Superiore della Magistratura e l'erronea ricostruzione del concorso con Storari. Inoltre impugnava la qualificazione come continuazione e le statuizioni civili in favore di Ardita.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i giudici di merito sul punto principale: confermando che Davigo ha concorso nella rivelazione compiuta da Storari (ossia ha svolto un contributo di persuasione/induzione, creando l'errore dell'intraneus o convincendolo a rivelare) e ha rigettato le censure che negavano la sussistenza del reato in astratto o mettevano in dubbio la segretazione. Tuttavia la Corte ha annullato in parte la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per riesaminare specificamente le singole successive divulgazioni operate da Davigo (consegna di copie e comunicazioni a terzi) valutandole nella loro autonomia rispetto alla prima rivelazione: i Giudici dovranno verificare se quelle condotte, nella qualità di componente del CSM, integrino autonome violazioni dell'art. 326 c.p. o debbano essere considerate non punibili. In sintesi: confermata la responsabilità per il concorso nella prima rivelazione; annullata e rinviata la parte relativa alle successiva divulgazioni per un nuovo giudizio di merito; eventuale rideterminazione della pena in base all'esito del nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreto d'ufficio)
La Corte conferma che la norma punisce il propalatore qualificato e può ricadere anche sul concorrente 'extraneo' che, oltre a ricevere la notizia, abbia concretamente contribuito alla sua divulgazione (istigando/inducendo/supportando l'intraneus). La punibilità non richiede prova del concreto pregiudizio all'indagine perché il legislatore ha già valutato il pericolo insito nella violazione del segreto.
art. 329 cod. proc. pen. (segretazione degli atti)
La segretazione disposta per verbali di interrogatorio che coinvolgono terzi rende quegli atti coperti da segreto investigativo, indipendentemente dalla successiva iscrizione della notizia di reato; la segretazione è idonea a fondare la tutela penale contro la rivelazione.
art. 335 cod. proc. pen. (iscrizione della notizia di reato)
L'assenza, alla data della prima rivelazione, di una formale iscrizione non esclude che le dichiarazioni restassero comunque coperte da segreto acquisitivo; l'iscrizione successiva non svuota il carattere riservato dei verbali precedentemente segretati.
art. 48 cod. pen. (autoria mediata)
La Corte distingue tra concorso e autore mediato: pur richiamando il concetto di 'indurre', non ricostruisce la responsabilità di Davigo come mera 'autoria mediata' ma come contributo concorsuale atipico (persuasione/rafforzamento del proposito dell'intraneus).
art. 51 cod. pen. (causa di giustificazione)
La Corte esclude l'applicabilità dell'esimente rivendicata (adempimento di un dovere o errore putativo di dovere) perché Davigo conosceva la via istituzionale corretta e nondimeno scelse un percorso alternativo e volontario che rende manifestamente non obbligatoria la rivelazione.
art. 47 cod. pen. (errore sul fatto)
La Corte respinge la qualificazione dell'errore come scusabile per Davigo, evidenziando che la consapevolezza dell'alternativa procedurale corretta esclude l'errore incolpevole e la scusabilità invocata.
art. 6 d.lgs. n. 106/2006 (riserve in ordine ai rapporti fra Uffici)
Richiamata come norma che indica il Procuratore Generale competente a dirimere contrasti sull'esercizio dell'azione penale; la Corte evidenzia che quella era la via istituzionale corretta anziché la divulgazione informale al CSM.
art. 521 cod. proc. pen. (correlazione fra accusa e sentenza)
La Corte sottolinea l'obbligo di correlazione imputazione-sentenza ma ritiene che nel caso la ricostruzione in parte non è stata adeguatamente sviluppata rispetto alle divulgazioni autonome, motivo per cui ha rinviato la questione al merito.
art. 25 Cost. (principio di legalità penale)
Richiamato implicitamente nel discorso sulla tassatività della fattispecie: la Corte evita estensioni penalistiche non previste dalla legge, pur confermando che non si può automaticamente punire ogni successiva divulgazione senza adeguata verifica normativa e fattuale.
Massime di principio
- La rivelazione di atti o notizie coperte da segreto investigativo è punita indipendentemente dall'effettivo pregiudizio all'indagine: il legislatore valuta il pericolo intrinseco nella violazione del segreto.
- Chi riceve notizie segrete non è automaticamente esente da responsabilità: se il ricevente ha concorso attivamente (persuadendo, inducendo o supportando il propalante) nella rivelazione iniziale può essere punito come concorrente.
- Le successive divulgazioni operate da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio vanno valutate autonomamente: possono costituire reati indipendenti se l'interessato aveva l'obbligo di riservatezza in virtù della sua funzione.
- La segretazione dei verbali (art. 329 c.p.p.) rende quegli atti riservati anche se la notizia di reato non è ancora formalmene iscritta; la fase procedurale interna non autorizza rivelazioni informali ad organi o persone non competenti.
- La buona fede soggettiva o la convinzione di adempiere a un dovere (es. tutela dell'organo di autogoverno) sono valutate restrittivamente: se esisteva una via istituzionale idonea e nota, la scelta volontaria di percorrere canali informali può escludere l'esimente.
- La separazione dei processi e l'assoluzione di un concorrente per mancanza di dolo non vincolano automaticamente il giudizio sulla responsabilità degli altri concorrenti: il giudice può valutare autonomamente il comportamento e il dolo del singolo.
- In caso di contestazioni multiple (prima rivelazione da parte di un intraneus e successive divulgazioni da parte di un extraneus) il giudice deve distinguere e motivare separatamente la sussistenza del reato per ciascuna condotta.
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