Cassazione Civile, Ordinanza n. 14419/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario cinque cartelle di pagamento emesse per tributi erariali e addizionali relativi a più annualità, deducendo principalmente la nullità/invalidità delle notifiche perché egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo richiesto dall’interessato. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile sul presupposto che le cartelle fossero state notificate a mani del coniuge o del figlio convivente; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con un primo motivo, violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che, quando la notifica avviene a persona diversa dal destinatario, è necessaria anche la raccomandata informativa (CAN) e che la CTR aveva erroneamente ritenuto valida la notifica senza verificarne l’invio. Con il secondo motivo ha contestato il valore probatorio delle stampe informali prodotte dall’agente della riscossione a dimostrazione dell’invio delle raccomandate informative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che, trattandosi di notifiche di cartelle di pagamento eseguite a mezzo messo notificatore con consegna a familiari del destinatario, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se fossero state rispettate tutte le formalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, compreso l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Non avendo la sentenza impugnata dato conto di tale verifica, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nella notificazione degli atti tributari eseguita da messo notificatore a persona diversa dal destinatario, devono essere rispettate le formalità previste dalla norma, tra cui la consegna o il deposito in busta sigillata, la sottoscrizione della ricevuta da parte del consegnatario e la comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata informativa.
È richiamato dal ricorrente per la disciplina della notificazione presso la residenza/domicilio/dimora, ma la Corte valorizza la disciplina speciale tributaria dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, come regolazione difforme rispetto al codice di rito nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 37, comma 27, lett. a), d.l. 4 luglio 2004, n. 223, conv. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
È la modifica legislativa che ha portato alla formulazione applicata dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo messo notificatore e consegnate a persona diversa dal destinatario, il giudice deve verificare il rispetto di tutte le formalità previste dalla disciplina tributaria speciale, compreso l’invio della raccomandata informativa al destinatario.
- La disciplina speciale dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, nel caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, si applica in modo autonomo rispetto alla disciplina generale dell’art. 139 c.p.c. e impone adempimenti ulteriori rispetto alla sola consegna al familiare convivente.
- Se la sentenza di merito non accerta la sussistenza delle formalità richieste per la valida notificazione dell’atto tributario, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge ed è suscettibile di cassazione con rinvio.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta l’accoglimento e la cassazione con rinvio, il secondo motivo resta assorbito.
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