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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14419/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario cinque cartelle di pagamento emesse per tributi erariali e addizionali relativi a più annualità, deducendo principalmente la nullità/invalidità delle notifiche perché egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo richiesto dall’interessato. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile sul presupposto che le cartelle fossero state notificate a mani del coniuge o del figlio convivente; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con un primo motivo, violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che, quando la notifica avviene a persona diversa dal destinatario, è necessaria anche la raccomandata informativa (CAN) e che la CTR aveva erroneamente ritenuto valida la notifica senza verificarne l’invio. Con il secondo motivo ha contestato il valore probatorio delle stampe informali prodotte dall’agente della riscossione a dimostrazione dell’invio delle raccomandate informative.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che, trattandosi di notifiche di cartelle di pagamento eseguite a mezzo messo notificatore con consegna a familiari del destinatario, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se fossero state rispettate tutte le formalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, compreso l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Non avendo la sentenza impugnata dato conto di tale verifica, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nella notificazione degli atti tributari eseguita da messo notificatore a persona diversa dal destinatario, devono essere rispettate le formalità previste dalla norma, tra cui la consegna o il deposito in busta sigillata, la sottoscrizione della ricevuta da parte del consegnatario e la comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata informativa.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per la disciplina della notificazione presso la residenza/domicilio/dimora, ma la Corte valorizza la disciplina speciale tributaria dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, come regolazione difforme rispetto al codice di rito nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 37, comma 27, lett. a), d.l. 4 luglio 2004, n. 223, conv. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248

    È la modifica legislativa che ha portato alla formulazione applicata dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo messo notificatore e consegnate a persona diversa dal destinatario, il giudice deve verificare il rispetto di tutte le formalità previste dalla disciplina tributaria speciale, compreso l’invio della raccomandata informativa al destinatario.
  • La disciplina speciale dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, nel caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, si applica in modo autonomo rispetto alla disciplina generale dell’art. 139 c.p.c. e impone adempimenti ulteriori rispetto alla sola consegna al familiare convivente.
  • Se la sentenza di merito non accerta la sussistenza delle formalità richieste per la valida notificazione dell’atto tributario, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge ed è suscettibile di cassazione con rinvio.
  • Quando il primo motivo di ricorso comporta l’accoglimento e la cassazione con rinvio, il secondo motivo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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