Cassazione Civile, Ordinanza n. 10408/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso presentate da società operanti nel settore energetico per ottenere la restituzione dell'addizionale IRES introdotta dalla c.d. Robin Hood Tax, versata per i periodi d'imposta 2011 e 2012. La società ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, dovesse produrre effetti retroattivi ordinari, o comunque dovesse applicarsi almeno ai giudizi già pendenti e ai contribuenti che avevano già sollevato la questione; inoltre ha denunciato la violazione del giudicato costituzionale e di norme costituzionali e convenzionali in tema di tutela giurisdizionale effettiva. Con tre motivi ha quindi dedotto: 1) violazione della disciplina dell'addizionale IRES e dei principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, per il mancato riconoscimento della retroattività della declaratoria di incostituzionalità; 2) nullità della sentenza impugnata per asserita elusione del giudicato costituzionale e delle norme che regolano gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale; 3) violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, assumendo che la declaratoria di incostituzionalità avrebbe dovuto comunque giovare ai contribuenti che avevano già coltivato in giudizio la pretesa restitutoria prima della pronuncia costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi esaminabili congiuntamente ma li ha dichiarati inammissibili, reputandoli infondati alla luce dell'orientamento consolidato di legittimità sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. La Corte ha ribadito che quella pronuncia ha espressamente limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, facendoli decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, escludendo la retroattività per il passato. Ne consegue che l'addizionale IRES versata per annualità anteriori a tale data non è rimborsabile in base alla sola declaratoria di incostituzionalità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
ha introdotto la c.d. Robin Hood Tax, cioè l'addizionale IRES oggetto delle domande di rimborso
ha convertito il d.l. n. 112 del 2008, confermando la disciplina dell'addizionale IRES
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rileva come parametro di censura per la denunciata violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rileva come parametro per la dedotta nullità della sentenza impugnata
art. 136 Cost.
la Corte lo richiama per affermare il principio generale di cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione, ma osserva che nella specie la Corte costituzionale ha limitato temporalmente gli effetti della pronuncia
art. 137, comma 3, Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul giudicato costituzionale
art. 30, comma 3, L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato quale norma sugli effetti delle decisioni di illegittimità costituzionale
artt. 3 e 53 Cost.
invocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità sostanziale della tassazione e la necessità di riconoscere il rimborso
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dalla ricorrente per affermare il diritto di difesa e il giusto processo
artt. 6 e 13 CEDU
invocati dalla ricorrente a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale effettiva
art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del patrimonio e alla restituzione dell'imposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di una norma, ne limiti espressamente gli effetti temporali al periodo successivo alla pubblicazione della decisione, la pronuncia non produce effetti retroattivi sui periodi d'imposta anteriori.
- L'interpretazione del dispositivo della sentenza costituzionale deve essere condotta in coerenza con la motivazione; se la motivazione chiarisce l'intento di escludere la retroattività, il dato letterale del dispositivo non può essere letto in senso contrario.
- La questione di rilevanza nel giudizio a quo svolge una funzione di filtro per l'accesso al giudizio costituzionale, ma non impone che la successiva decisione di illegittimità operi automaticamente in tutti i giudizi pendenti analoghi.
- Se una prestazione tributaria è stata corrisposta quando la norma era ancora efficace e la dichiarazione di illegittimità è stata espressamente limitata nel tempo, non sorge un diritto al rimborso per annualità pregresse.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e non scalfito dai motivi di ricorso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per inammissibilità funzionale ex art. 360-bis c.p.c.
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