Cassazione Civile, Ordinanza n. 18665/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito del ricorso notificato nel termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Tre soggetti hanno notificato ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2735/2020 della Corte d'appello di Milano, ma il ricorso non è stato poi depositato in cancelleria. La controparte ha depositato tempestivamente controricorso, corredato da memoria, producendo anche copia del ricorso notificato. La Corte ha rilevato il mancato deposito del ricorso nei termini di legge e, per questo motivo processuale, ha ritenuto il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini prescritti determina l'improcedibilità del ricorso.
La decisione è stata assunta sulla base della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità giustifica, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso notificato nel termine di legge è condizione processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- La tempestiva costituzione del controricorrente e la produzione del ricorso notificato non sanano il mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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