Sentenza del 03/03/2021 n. 1328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Assegno divorzile - Omessa dichiarazione - Mancata effettiva percezione somma - Reddito potenziale - Imposizione fiscale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento fiscale contestava l'omessa dichiarazione delle somme oggetto di assegno divorzile ritenendole imponibili ai fini IRPEF. Il contribuente ha invece documentato, con idonea evidenza, la mancata effettiva percezione delle somme (cioè che quelle entrate non erano state concretamente ricevute), sostenendo che non possa essere tassato un reddito meramente potenziale prima della sua effettiva realizzazione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l'accertamento parziale. È stato affermato che ai fini IRPEF è tassabile solo il reddito concretamente prodotto e percepito; un reddito potenziale, prima della concreta percezione, resta virtuale e non soggetto a imposizione preventiva. Pertanto le somme dell'assegno divorzile possono essere assoggettate a tassazione solo al momento della loro effettiva percezione dall'avente diritto. L'accertamento che assumeva l'esistenza di reddito senza prova della percezione è stato annullato.
Norme richiamate
L'art.1 TUIR è stato interpretato nel senso che il reddito imponibile deve essere inteso come reddito concretamente prodotto: la norma non legittima la tassazione di redditi meramente potenziali o non ancora percepiti
La disposizione sull'accertamento fiscale è stata letta alla luce del principio per cui l'accertamento non può basarsi su una presunzione di percezione di somme in assenza di elementi probatori della reale percezione da parte del contribuente
Massime di principio
- Ai fini IRPEF va tassato solo il reddito effettivamente percepito: la semplice possibilità o potenzialità di ricevere somme non giustifica un accertamento preventivo.
- Se l'amministrazione fiscale contesta omissioni dichiarative relative ad assegni divorzili, il contribuente può opporsi documentando la mancata effettiva percezione (es. estratti conto bancari, attestazioni del debitore, provvedimenti giudiziari che hanno sospeso o ridotto l'erogazione).
- L'onere della prova circa la concreta percezione delle somme contestate grava sull'Amministrazione quando questa assume l'esistenza di reddito; in assenza di prova di ricezione, l'accertamento è illegittimo.
- Occorre distinguere tra credito potenziale (diritto all'assegno non ancora incassato) e reddito realizzato: solo il secondo è tassabile.
- In situazioni complesse (patti, compensazioni, pagamenti a terzi, contenziosi sul diritto all'assegno) è fondamentale produrre documentazione probatoria precisa per dimostrare modalità e tempi di pagamento e, se del caso, ricorrere alle vie giudiziarie per ottenere l'annullamento dell'accertamento.
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