Sentenza del 03/03/2021 n. 1022 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 103/2021 ACCERTAMENTO - IMU - Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2014 (importo €220) per plurimi motivi: eccesso di potere per delibera illegittima o non applicabile all'anno 2014; difetto di motivazione; difetto di sottoscrizione autografa dell'atto; mancata prova dei presupposti impositivi e carenza di legittimazione passiva; decadenza e prescrizione del tributo.
La decisione
La Commissione ha rigettato le censure relative a difetto di motivazione (ritenuta adeguata), a difetto di sottoscrizione autografa (accettando la firma digitale/stampata ai sensi della disciplina sulle firme per atti prodotti da sistemi informatici) e la eccezione di decadenza/prescrizione non è risultata decisiva contro l'avviso. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata ritenuta generica e incompatibile con le difese della ricorrente (che aveva ammesso di aver presentato la denuncia IMU e di aver effettuato versamenti), per cui il Comune non aveva obbligo di prova ulteriore. Tuttavia la Commissione ha accolto il motivo relativo all'illegittimità dell'applicazione dell'aumento delle aliquote al 2014: le delibere comunali di aumento approvate dopo i termini previsti per l'approvazione del bilancio non potevano avere efficacia retroattiva per il 2014; le delibere adottate in esecuzione dell'art. 251 TUEL (a seguito di dissesto) producono effetti per l'anno successivo (2015) e non retroattivamente. Perciò il ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato; spese di lite dichiarate non ripetibili (compensate).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - art. 1, comma 169
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Le nuove aliquote comunali hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento solo se la delibera è adottata entro il termine di approvazione del bilancio; se non rispettato il termine, restano applicate le aliquote pregresse (nessuna efficacia retroattiva delle delibere tardive).
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1, comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli ... Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per gli avvisi di accertamento in rettifica/"d'ufficio" da parte degli enti locali; il termine di decadenza rileva in relazione alla data di spedizione dell'atto quando la notifica è a mezzo posta.
Legge n. 59/1997 - art. 15, comma 2 (richiamando art. 1, comma 87 L. n. 549/1995)
la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Per gli atti prodotti da sistemi informatici non è necessaria la firma autografa: la stampa del nominativo del responsabile e l'indicazione della delega/decreto che attribuisce competenza sono sufficienti a legittimare l'atto.
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali) - art. 151, comma 1
Il bilancio di previsione dev'essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, salvo che il termine sia differito con decreto ministeriale.
Il termine di approvazione del bilancio regionale/comunale incide sull'efficacia delle delibere che modificano aliquote e tariffe: rilevano eventuali proroghe disposte da decreti ministeriali.
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 251 (norme sul dissesto)
Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente ... è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali ... le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita ... La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
In caso di dissesto il consiglio deve adottare aliquote/tariffe massime entro termini precisi; tali delibere valgono per l'esercizio successivo (non sono retroattive) e restano efficaci per il quinquennio previsto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massima richiamata)
Giurisprudenza costante (cfr. Cass. Sez. III n. 15759/2014; Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. Sez. III n. 14652/2016; ecc.)
Quando il contribuente, con condotte o ammissioni, riconosce la titolarità della posizione passiva (es. avendo presentato la denuncia IMU o effettuato pagamenti) o quando la sua difesa è incompatibile con il disconoscimento, non grava sull'Ente l'onere di provare la legittimazione passiva; un'eccezione generica di carenza di legittimazione può essere rigettata.
Massime di principio
- Se il contribuente eccepisce carenza di legittimazione passiva la contestazione deve essere precisa e motivata: un'eccezione generica, specie se contraddetta da ammissioni o comportamenti (denuncia IMU, pagamenti), non è idonea a esonerare l'accertante dall'applicare l'atto.
- La presentazione della dichiarazione IMU o il pagamento anche parziale costituiscono, di regola, riconoscimento dei presupposti impositivi e rendono incoerente l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva.
- Per gli atti prodotti da sistemi informatici la "firma" può essere sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile e dall'indicazione del provvedimento di delega: l'assenza della firma autografa non comporta nullità se ricorrono tali condizioni.
- Le delibere comunali che aumentano aliquote devono rispettare i termini di approvazione del bilancio per avere efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno: se deliberate oltre il termine (sebbene entro termini previsti per casi particolari) i nuovi oneri non possono essere applicati retroattivamente.
- In caso di dissesto (art. 251 TUEL) le aliquote deliberate trovano applicazione dall'anno successivo (effetto non retroattivo) e restano efficaci per il periodo previsto; dunque aumenti disposti in tale contesto non possono essere imposti su anni antecedenti.
- Ai fini dei termini di decadenza per notifiche postali si considera la data di spedizione dell'atto da parte dell'Amministrazione e non la data di ricezione del contribuente.
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