Sentenza del 03/03/2021 n. 1305 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Disconoscimento dei costi - Riferimento ad operazioni inesistenti - Non consegue - Esatta natura della consulenza - Mancanza della documentazione atta a dimostrare la consulenza - Non sussiste - Congruità ed effettività del costo - Sufficiente garanzia in merito all'esecuzione della prestazione fatturata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disconoscimento dei costi riferiti a consulenze ritenute operazioni inesistenti dall'Agenzia; accertamento sulla non congruità ed effettività delle prestazioni fatturate e richiesta di integrazione della prova da parte dell'amministrazione finanziaria.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che il contribuente ha esibito documentazione idonea a dimostrare la congruità e l'effettività del costo per l'intero ammontare, fornendo elementi sulla qualità e durata delle risorse impiegate. Di conseguenza è stata respinta la ricostruzione probatoria dell'Agenzia, le presunzioni addotte non sono state ritenute sufficienti a integrare l'onere della prova e il disconoscimento dei costi per operazioni inesistenti è stato rigettato; il ricorso del contribuente è pertanto accolto per il profilo contestato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
Norme richiamate in relazione alla qualificazione delle operazioni e agli elementi probatori necessari per contestare la sussistenza di fatti costitutivi di reati fiscali; utilizzate per valutare l'onere della prova e la rilevanza delle presunzioni dell'Amministrazione.
d.P.R. n. 917/86
Richiamato in quanto disciplina i costi non documentati e i presupposti per il loro disconoscimento in sede di accertamento fiscale; interpretato nel senso che la prova documentale della prestazione annulla le presunzioni di inesistenza.
d.l. n. 16/2021, convertito con modif. dalla l. n. 44/2021
Norma menzionata fra i riferimenti normativi, utilizzata nel quadro delle modifiche in materia tributaria e di contrasto alle frodi; richiamata come quadro normativo di riferimento per la valutazione delle contestazioni.
l. n. 537/1993
Richiamata in relazione alle disposizioni sui controlli e sulle presunzioni in materia fiscale; valutata insieme ad altre norme nell'ambito dell'onere probatorio.
Cassazione
Giurisprudenza di principio citata a supporto dell'orientamento secondo cui le presunzioni dell'Amministrazione non possono prevalere se il contribuente esibisce documentazione idonea a provare l'effettività dell'operazione.
Cassazione
Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di disconoscimento dei costi per operazioni inesistenti e del rapporto tra prova documentale del contribuente e presunzioni dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La prova documentale che attesta congruità e effettività del costo, comprensiva di elementi sulla qualità e durata delle prestazioni, può neutralizzare il disconoscimento dei costi operato dall'Amministrazione finanziaria.
- L'onere della prova circa l'inesistenza delle operazioni grava sull'Agenzia delle Entrate: presunzioni semplici non sono sufficienti se il contribuente fornisce documenti idonei.
- Per i costi di consulenza è determinante l'esibizione di documenti che specifichino la natura della prestazione, le attività svolte, le professionalità impiegate e la durata, oltre alle fatture; l'assenza di tale documentazione può legittimare il disconoscimento.
- La congruità economica del corrispettivo rispetto alla prestazione può essere valutata in relazione alla natura dell'attività dell'impresa e agli standard di mercato; la documentazione che attesta questa congruità rafforza la posizione del contribuente.
- In situazioni simili, se la documentazione è parziale o carente rispetto agli elementi essenziali (contenuto della prestazione, tempi, risorse), il contribuente corre il rischio di subire il disconoscimento dei costi; consigliabile conservare e produrre prove dettagliate dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
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