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Sentenza

Sentenza del 03/03/2021 n. 1030 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 102/2021 TRIBUTI LOCALI - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - Firma autografa - Necessità - Esclusione- Delega di firma- Modalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2014 per euro 768,00: il ricorrente deduceva eccesso di potere per delibera illegittima/non applicabile per 2014, difetto di motivazione, difetto di sottoscrizione autografa, mancanza di prova dei presupposti impositivi e carenza di legittimazione, decadenza e prescrizione del tributo.

La decisione

Il Collegio ha respinto le censure su motivazione (ritenuta adeguata), sottoscrizione (atto prodotto da sistema informatico: la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile in base alle norme richiamate) e termini (notifica effettuata con spedizione 21.12.2019, entro il termine quinquennale previsto, dunque non vinta la decadenza/prescrizione). Ha ritenuto infondate le contestazioni generiche sulla carenza di presupposti e legittimazione, soprattutto alla luce di ammissioni del ricorrente e dei riscontri informatici. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione dell'aumento delle aliquote all'anno 2014: le nuove aliquote deliberate dopo il termine prorogato (30.9.2014) non possono incidere retroattivamente sul 2014; le deliberazioni adottate in occasione del dissesto producono effetto solo dal 2015. Perciò il ricorso è accolto e l'atto impugnato annullato; spese di lite non ripetibili.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87

    Prevede che, se gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; applicata per convalidare l'atto non sottoscritto autograficamente.

  • legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2

    Riafferma la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa per atti prodotti da sistemi informatici automatizzati; usata per giustificare la validità formale dell'avviso.

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    Stabilisce il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo); interpretato come termine di decadenza per il potere di accertamento degli enti locali.

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 / d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (richiamato)

    art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (richiamato)

    Usato per precisare quali atti debbano essere allegati all'avviso di accertamento: vanno allegati gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente, non invece le delibere generali pubbliche.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 7

    Disciplina l'obbligo di allegazione all'avviso degli atti richiamati nella motivazione; interpretata nel senso che l'obbligo riguarda atti non conoscibili e non atti generali pubblici.

  • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali), art. 151, comma 1

    Stabilisce il termine di approvazione del bilancio di previsione (entro il 31 dicembre salvo proroghe), con conseguenze sull'efficacia delle delibere tariffarie; usato per valutare la validità temporale delle aliquote IMU.

  • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali), art. 251

    art. 251 T.U. enti locali

    Prevede che in caso di dissesto il consiglio debba deliberare aliquote nella misura massima entro termini specifici e che tali delibere abbiano efficacia prospettica (cinque anni) senza effetto retroattivo; applicato per escludere la retroattività delle aliquote deliberate dopo la dichiarazione di dissesto.

Massime di principio

  • Atto di accertamento prodotto da sistema informatico automatizzato: la mancanza di firma autografa non ne determina la nullità se è presente l'indicazione a stampa del responsabile ai sensi della normativa vigente.
  • Delega di firma interna: non è necessario indicare nominativamente il delegato né la temporaneità della delega; ordini di servizio che individuano il delegato per qualifica possono validamente attuare la delega.
  • Motivazione: l'avviso di accertamento è valido se contiene la motivazione minima che consenta di individuare la pretesa impositiva; è sufficiente il richiamo a atti istruttori resi disponibili, senza obbligo di allegare atti generali pubblici.
  • Obbligo di allegazione: vanno allegati agli avvisi solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; atti di natura normativa o comunque pubblici (es. delibere) non richiedono allegazione se pubblicati.
  • Termine di decadenza per rettifiche e accertamenti d'ufficio: il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006 è termine di decadenza; ai fini del rispetto del termine conta la data di spedizione della notifica da parte dell'amministrazione.
  • Efficacia delle delibere tariffarie comunali: per applicare nuove aliquote dal 1° gennaio è necessario che la deliberazione sia adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio (anche se prorogato); deliberazioni adottate oltre tale termine non hanno effetto retroattivo.
  • Dissesto comunale e aliquote: le deliberazioni adottate in applicazione dell'art. 251 T.U. enti locali (in situazione di dissesto) hanno efficacia prospettica e non retroagiscono sull'anno precedente; quindi aumenti deliberati in tale fase valgono per esercizi successivi.
  • Carenza di legittimazione passiva: se il contribuente ammette fatti coerenti con l'imposizione (es. presentazione della dichiarazione o pagamenti parziali), la contestazione generica della legittimazione è inidonea; l'onere probatorio può gravare diversamente se vi è disconoscimento espresso.

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