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Sentenza

Sentenza del 03/03/2021 n. 1304 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu - Ici - Nullità dell'avviso di accertamento Imu - Sussiste - Immobili - Rideterminazione della rendita catastale - Mancanza di comunicazione formale - Variazioni non risultano nei dati e nelle rendite catastali - Versamento dell'Imu dovuta - Rendita catastale originaria - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'accertamento IMU si fondava su una rendita catastale maggiorata attribuita dall'Agenzia del Territorio; tuttavia la rideterminazione della rendita non risultava nelle banche dati catastali né era stata formalmente comunicata al contribuente. Perciò il contribuente aveva versato l'IMU dovuta sulla base della rendita catastale originaria e contestava la validità dell'avviso emesso sulla base della rendita non notificata

La decisione

la Corte d'appello ha dichiarato inutilizzabile la maggior rendita attribuita dall'Agenzia ai fini della determinazione della base imponibile e ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento IMU, posto che la variazione della rendita non era né risultante nei dati catastali né formalmente comunicata al contribuente. Ne consegue che il contribuente è stato ritenuto corretto nel versare l'imposta sulla rendita catastale originaria e non è tenuto agli ulteriori addebiti basati sulla rendita non notificata

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 5, co. 2 e co. 3

    la rendita catastale è elemento essenziale per la determinazione della base imponibile; variazioni della rendita devono risultare dagli atti e dai registri catastali per essere efficacemente utilizzate dall'amministrazione ai fini impositivi

  • d.l. n. 201/2011, art. 13, co. 4

    norme, nell'ambito della materia IMU, che richiedono atti e comunicazioni formali per l'utilizzo di variazioni catastali nella determinazione dell'imposta; senza la corretta evidenza e notifica la variazione non può essere applicata

  • l. n. 342/2000, art. 74

    principi relativi alla collaborazione e comunicazione tra amministrazioni e contribuenti in materia catastale e fiscale; evidenzia l'importanza della regolarità delle procedure di rettifica e notifica delle rendite

Massime di principio

  • Una rettifica o rideterminazione della rendita catastale non può essere utilizzata come base imponibile IMU se non è iscritta nei registri catastali e/o formalmente comunicata al contribuente
  • La mancata notificazione formale della variazione catastale determina la nullità dell'avviso di accertamento fondato su quella variazione
  • Il contribuente che ha versato l'IMU in base alla rendita ufficiale risultante nei registri catastali è legittimato a contestare addebiti ulteriori derivanti da rendite non comunicate
  • L'amministrazione ha l'onere di aggiornare le banche dati catastali e di notificare le variazioni; l'insussistenza di tali adempimenti produce conseguenze sostanziali a favore del contribuente
  • In casi simili occorre verificare sempre la visura catastale e la documentazione di comunicazione/ricongiunzione prima di accettare un avviso di accertamento basato su rendite maggiorate
  • Se la variazione catastale è invece regolarmente iscritta e notificata, l'amministrazione può legittimamente utilizzarla per ricalcolare l'imposta dovuta

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