Sentenza del 03/03/2021 n. 1302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Concessione aree demaniali - Beni demaniali - Diritto reale - Prevalenza dell'interesse pubblico - Soggetto passivo d'imposta - Concessionario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicabilità dell'ICI/IMU ai pontili concessi su aree demaniali e sulla individuazione del soggetto passivo: il concessionario contesta l'avviso di accertamento emesso dal Comune sostenendo implicitamente che il rapporto derivante dall'affitto/locazione non comporti un diritto reale suscettibile di assoggettamento a imposta; il Comune ritiene che il concessionario sia soggetto passivo ai sensi del d.lgs. n.504/92, art.1 e art.3 comma 2, perché la concessione su beni demaniali, anche se stipulata in forma di affitto, comporta per l'ente concessionario un rapporto che ai fini fiscali deve essere qualificato alla stregua di un diritto reale in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno confermato la correttezza dell'avviso di accertamento del Comune: il concessionario (Consorzio) è stato ritenuto soggetto passivo Ici. La Corte ha ritenuto che, nonostante la forma contrattuale di locazione/affitto, il rapporto tra bene demaniale e concessionario assume rilevanza di diritto reale per il prevalere dell'interesse pubblico collegato alla concessione, giustificando così l'assoggettamento all'imposta a carico del concessionario.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992
L'art.1 definisce il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili (possesso dei fabbricati sul territorio dello Stato); l'art.3 comma 2 include tra i soggetti passivi il concessionario delle aree demaniali. La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che, in caso di concessione su demanio, il concessionario è soggetto passivo anche quando il rapporto contrattuale assuma la forma di affitto, perché la prevalenza dell'interesse pubblico conferisce al rapporto natura assimilabile a un diritto reale.
Cassazione
Giurisprudenza di riferimento che sostiene la qualificazione, ai fini tributari, del rapporto di concessione demaniale come idoneo a far sorgere l'obbligo impositivo a carico del concessionario; conferma l'orientamento secondo cui l'interesse pubblico prevalente può trasformare la valutazione della natura giuridica del rapporto in senso fiscale.
Massime di principio
- Nelle concessioni su aree demaniali il concessionario è normalmente considerato soggetto passivo dell'imposta immobiliare (ICI/IMU) ai sensi del d.lgs. n.504/1992, art.3, comma 2.
- La qualificazione del rapporto (concessione/affitto) ai fini fiscali non dipende solo dalla forma contrattuale ma anche dalla prevalenza dell'interesse pubblico: se l'interesse pubblico è rilevante, il rapporto può essere considerato alla stregua di un diritto reale imponibile.
- Il Comune può legittimamente emettere avvisi di accertamento nei confronti del concessionario anche quando quest'ultimo non sia proprietario formale di un diritto reale di godimento, purché sussista la concessione su bene demaniale e la relativa rilevanza pubblicistica.
- Per resistere ad un accertamento in casi analoghi il privato/concessionario dovrebbe dimostrare in modo convincente che il rapporto è mero rapporto di detenzione privo di elementi che colleghino la situazione a un interesse pubblico prevalente o che la legge non lo includa tra i soggetti passivi.
- La prassi e la giurisprudenza tendono a privilegiare la sostanza economico-giuridica collegata all'interesse pubblico nell'individuazione della natura del diritto ai fini tributari, più che la mera forma contrattuale.
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