Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 5/9/2024 che aveva sostituito la custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Venivano dedotti tre motivi: 1) vizio motivazionale ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. per omessa/apparente valutazione delle deduzioni difensive e delle indagini difensive (in particolare le dichiarazioni dei testi Tonino Miceli e Giuseppe Consoli e lo scritto del coindagato Giuffrida) e per una ricostruzione dei fatti aderente all'ordinanza genetica senza risposta alle specifiche censure; 2) violazione di legge (art.110 c.p.) e vizio motivazionale sul punto della partecipazione al reato, sostenendo che Molino non aveva posto minacce e che Giuffrida aveva agito autonomamente e lo aveva scagionato; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio motivazionale sulle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio e rilevando incongruenze rispetto alla misura disposta per altri coindagati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che il Tribunale non ha dato risposta autonoma e puntuale agli elementi difensivi prospettati (art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.), avendo 'obliterato' lo scritto del coindagato e le dichiarazioni dei testi e non avendo fornito adeguata valutazione della gravità indiziaria. Per questo motivo l'ordinanza è stata annullata e la vicenda è stata rinviata al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. I successivi motivi (qualificazione del concorso e esigenze cautelari) sono stati assorbiti dalla decisione sulla carenza motivazionale.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c-bis, codice di procedura penale
art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.
Il giudice del riesame è obbligato a esporre e valutare autonomamente i motivi per cui ritiene non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; deve dare risposta puntuale a ogni deduzione difensiva altrimenti sussiste vizio di motivazione che legittima annullamento in Cassazione.
Contestata dalla difesa come norma sulla partecipazione al reato (concorso di persone). La questione relativa alla qualificazione del concorso è stata dedotta ma non decisa dalla Corte di legittimità, perché assorbita dall'accertato vizio motivazionale.
art. 274, codice di procedura penale
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato). Il ricorrente ha contestato l'esistenza di tali esigenze, ma la Corte ha assorbito la questione dopo aver accolto il motivo motivazionale.
art. 275, codice di procedura penale
Norma sulle misure cautelari e loro adeguatezza. Anche questo profilo non è stato esaminato nel merito dalla Corte di legittimità, essendo assorbito dalla decisione sull'omessa valutazione delle prove difensive.
Massime di principio
- In sede di riesame il giudice deve dare risposta puntuale e autonoma a ogni deduzione difensiva: l'omissione configura vizio di motivazione e può portare all'annullamento dell'ordinanza in Cassazione.
- Se si producono dichiarazioni di testi o scritti del coindagato a sostegno dell'innocenza o della non partecipazione, va esplicitamente chiesto al giudice del riesame di valutare e motivare il mancato apprezzamento di tali fonti; tali elementi non possono essere semplicemente richiamati per relationem all'ordinanza genetica.
- La denuncia di contraddizioni nelle versioni delle persone offese o di elementi che scagionano l'imputato deve essere formulata per iscritto e con precisione davanti al tribunale del riesame; la Suprema Corte non esamina per la prima volta questioni non dedotte previamente.
- Le contestazioni sulla qualificazione del concorso (art. 110 c.p.) o sulle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.) possono essere assorbite se sussiste un vizio motivazionale principale: è dunque strategico far emergere e documentare subito le prove difensive rilevanti.
- Prassi consigliata: depositare e mettere in evidenza le dichiarazioni difensive e indicare esplicitamente i passaggi che si ritiene il giudice debba valutare, richiedendo nel provvedimento espresso esame e motivazione su ognuno di essi.
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