Cassazione Civile, Ordinanza n. 13250/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2008 nei confronti di una società che svolgeva attività di costruzione di edifici e che aveva dichiarato, nel quadro VE, operazioni esenti IVA riferite ad attività locativa. L’Ufficio, ritenendo che tali operazioni esenti fossero svolte in modo sistematico e con importi crescenti, aveva applicato il meccanismo del pro rata di detrazione di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972, recuperando maggiore IVA. La società aveva contestato che l’attività locativa fosse estranea alla propria attività d’impresa e quindi non rilevante ai fini del pro rata. La CTR della Sicilia aveva confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo che gli immobili locati fossero verosimilmente solo invenduti e che l’attività locativa non influisse sulla detraibilità dell’IVA. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva errato nel qualificare come non rilevanti operazioni esenti che, per loro stabilità e sistematicità, dovevano invece concorrere al calcolo del pro rata; secondo la ricorrente, solo le operazioni assolutamente occasionali e realmente estranee all’attività propria dell’impresa possono essere escluse dal calcolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di merito non aveva accertato in concreto se l’attività locativa fosse davvero assolutamente occasionale e quindi estranea all’attività propria dell’impresa, ma si era limitato a valorizzare che gli immobili locati erano invenduti e a richiamare una proporzione economica tra attività locativa e attività principale. Per la Cassazione, invece, ai fini dell’esclusione dal pro rata, non basta che l’attività non coincida con quella tipica dell’impresa: occorre verificarne l’assoluta occasionalità e il carattere non funzionale rispetto all’attività imprenditoriale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis
la detrazione IVA spetta in misura proporzionale quando il contribuente realizza nello stesso anno operazioni imponibili e operazioni esenti.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
La percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.
le operazioni esenti realizzate nell’anno concorrono al calcolo della percentuale di detrazione, salvo che ricadano tra quelle escluse dalla disciplina del pro rata.
richiamato come fonte della qualificazione delle operazioni esenti dichiarate dalla contribuente.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, quando un contribuente realizza nello stesso periodo operazioni imponibili e operazioni esenti, la detrazione va ridotta mediante il pro rata previsto dagli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972.
- Ai fini dell’esclusione dal calcolo del pro rata non è sufficiente che l’operazione non rientri nell’attività tipica descritta nell’oggetto sociale: occorre accertare in concreto che essa sia assolutamente occasionale e priva di nesso funzionale con l’attività propria dell’impresa.
- Le attività ulteriori rispetto a quella principale rientrano nell’attività d’impresa e incidono sulla detraibilità IVA quando costituiscono un mezzo normale o comunque funzionalmente collegato al perseguimento del fine imprenditoriale, secondo criteri di regolarità causale.
- Il giudice di merito, per escludere l’applicazione del pro rata, deve svolgere un accertamento concreto sulla natura occasionale delle operazioni esenti, non potendo fondarsi solo sulla loro collocazione economica marginale o sul fatto che riguardino beni strumentali o invenduti.
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